L’inammissibilità ricorso per cassazione nei reati contro il patrimonio
Il sistema giudiziario italiano prevede rigidi criteri di ammissibilità per l’accesso al terzo grado di giudizio. Recentemente, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema dell’inammissibilità ricorso per cassazione, ribadendo i confini invalicabili tra il giudizio di merito e quello di legittimità.
Il caso in esame riguarda un soggetto condannato nei primi due gradi di giudizio per i reati di furto aggravato e danneggiamento. Nonostante la doppia condanna conforme, la difesa ha tentato la via del ricorso supremo, contestando la valutazione delle prove effettuata dai giudici della Corte d’Appello.
Casi di inammissibilità ricorso per cassazione
Il ricorso presentato dalla difesa si basava su un unico motivo: la presunta violazione di legge e il vizio di motivazione riguardo ai criteri di valutazione della prova. Secondo la tesi difensiva, il quadro probatorio non era sufficientemente grave, preciso e concordante da superare la soglia del ragionevole dubbio. Tuttavia, questa tipologia di censura presenta criticità strutturali che spesso portano all’inammissibilità ricorso per cassazione.
La Suprema Corte ha rilevato che le doglianze erano formulate in modo generico e indeterminato. Un ricorso deve infatti indicare specificamente gli elementi che sono alla base della censura, non limitandosi a una critica astratta della decisione impugnata. La mancanza di specificità impedisce al giudice di legittimità di individuare i reali rilievi mossi alla sentenza.
Effetti dell’inammissibilità ricorso per cassazione
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, le conseguenze per il ricorrente sono immediate e onerose. Oltre alla conferma definitiva della condanna penale, il codice di procedura penale prevede sanzioni accessorie per aver intasato inutilmente la giustizia di legittimità.
In questo caso, l’inammissibilità ricorso per cassazione ha comportato la condanna al pagamento delle spese processuali. Inoltre, ai sensi della normativa vigente, la Corte ha stabilito il pagamento di una somma equitativa a favore della Cassa delle ammende, fissata in tremila euro. Questa misura serve a scoraggiare ricorsi manifestamente infondati o strumentali.
Le motivazioni
Le ragioni che hanno condotto alla decisione risiedono principalmente nella natura del ricorso, considerato “versato in fatto”. La Corte di Cassazione non è un terzo grado di merito dove è possibile ricostruire nuovamente la dinamica dei fatti o rileggere le testimonianze. Il suo compito è limitato alla verifica della tenuta logica della motivazione e del rispetto delle norme di legge. Nel caso analizzato, la sentenza della Corte d’Appello è stata ritenuta logicamente corretta e priva di vizi evidenti. La difesa, invece di evidenziare errori di diritto, ha tentato di sollecitare una “incursione” nella ricostruzione della prova, operazione che appartiene esclusivamente ai giudici di merito. L’assenza di requisiti prescritti dal codice di rito ha reso quindi inevitabile la chiusura del procedimento senza un esame nel merito.
Le conclusioni
In conclusione, la pronuncia riafferma che il diritto di difesa deve essere esercitato nel rispetto dei limiti procedurali. Non basta manifestare un disaccordo con la ricostruzione dei fatti operata dai giudici per accedere alla Suprema Corte. È necessario che il ricorso sia specifico, puntuale e rivolto esclusivamente a questioni di legittimità. Questa decisione serve da monito per i professionisti del diritto e per i cittadini: il ricorso per cassazione non è una semplice ripetizione dell’appello, ma un vaglio tecnico e rigoroso che richiede basi giuridiche solide. La conferma della responsabilità penale per furto e danneggiamento diventa così irrevocabile, gravata ulteriormente dalle sanzioni pecuniarie previste per l’improponibilità dell’impugnazione.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Accade quando i motivi sono troppo generici o quando si richiede alla Corte di riesaminare i fatti e le prove invece di limitarsi alla corretta applicazione della legge.
Cosa succede se il ricorso viene giudicato versato in fatto?
Il ricorso viene rigettato in quanto la Cassazione non può procedere a una nuova ricostruzione degli eventi o a una valutazione delle prove, compiti riservati esclusivamente ai giudici di merito.
Quali sono i costi per un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente è tenuto a pagare le spese del procedimento e una somma di denaro, solitamente tra i mille e i seimila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8459 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8459 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/06/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ha confermato la sentenza di primo grado che ha pronunciato a suo carico affermazione di responsabilità penale per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, primo comma, n. 7 cod. pen. a lui contestato al capo 1) dell’imputazione e per il delitto di cui all’art. 635, secondo comma, n. 1 in relazione all’art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen.;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso – che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai criteri di valutazione della prova, poiché il quadro probatorio evidenzierebbe indizi che non sarebbero affatto gravi, precisi e concordanti, nonché incapaci di superare il ragionevole dubbio – è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. d, cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che, in ogni caso, il motivo di ricorso risulta versato in fatto ed indirizzato a sollecitare la Corte di Cassazione ad un’improponibile incursione nella ricostruzione della prova, di competenza esclusiva del giudizio di merito;
Considerato che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso,j1 28/1/2026.