Inammissibilità ricorso per cassazione e motivi generici
L’inammissibilità ricorso per cassazione rappresenta un pilastro fondamentale della procedura penale, volto a garantire che l’accesso alla Suprema Corte sia riservato a questioni di legittimità concrete e ben argomentate. Quando un ricorso si limita a riproporre doglianze già esaminate o manca di specificità, l’ordinamento prevede sanzioni rigorose per evitare l’intasamento del sistema giudiziario.
I fatti oggetto del procedimento penale
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte di Appello di Bari. L’imputato era stato condannato in secondo grado e il suo difensore aveva depositato conclusioni scritte chiedendo l’accoglimento del ricorso, puntando principalmente sulla contestazione della determinazione della pena e sull’applicazione della recidiva. Nello specifico, la difesa lamentava un vizio di motivazione riguardo al diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e alla natura doverosa della recidiva applicata dal giudice di merito.
Decisione sulla inammissibilità ricorso per cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato l’istanza e ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione. La Suprema Corte ha rilevato che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso erano del tutto aspecifiche. Invece di confrontarsi criticamente con la motivazione puntuale fornita dalla Corte di Appello, il ricorrente si era limitato a invocare l’esclusione della recidiva senza fornire indicazioni concrete che potessero giustificare un vizio di illogicità nella decisione impugnata.
Conseguenze della inammissibilità ricorso per cassazione
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, la Corte ha stabilito una sanzione pecuniaria di 3000 euro da versare in favore della Cassa delle Ammende. Tale somma è stata determinata in base alla natura delle questioni dedotte e alla manifesta infondatezza del ricorso stesso, confermando il rigore del legislatore verso impugnazioni prive di fondamento solido.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte risiedono nella constatazione che la sentenza di appello era adeguatamente strutturata sia in punto di dosimetria della pena che di giustificazione del diniego delle attenuanti. Il giudice di merito aveva fornito una spiegazione logica e insindacabile sull’assenza di elementi di favore per l’imputato. La recidiva contestata non era solo generica, ma qualificata come reiterata, infraquinquennale e specifica, rendendo la sua applicazione un atto dovuto e correttamente motivato. Il ricorso, non offrendo un confronto effettivo con tali valutazioni, è decaduto nel vizio di aspecificità.
Le conclusioni
In conclusione, il provvedimento in esame ribadisce che la mera riproposizione di argomenti generici non è sufficiente per superare il vaglio di legittimità della Cassazione. Per evitare l’inammissibilità, è necessario che il ricorso individui errori logici o giuridici precisi nella sentenza impugnata. La conferma della condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria sottolinea l’importanza di una difesa tecnica che sia puntuale e basata su elementi concreti di contrasto con la decisione di merito.
Cosa accade se i motivi del ricorso per cassazione sono generici?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
Quando la recidiva è considerata specifica e reiterata?
Si parla di recidiva specifica quando il nuovo reato è della stessa indole di quello precedente e reiterata quando il soggetto è già recidivo per altre condanne passate in giudicato.
È possibile contestare la dosimetria della pena in Cassazione?
Sì, ma solo se si dimostra che il giudice di merito ha omesso di motivare la sua scelta o ha seguito un percorso logico manifestamente contraddittorio o illogico.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7874 Anno 2026
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