Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2917 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2917 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 624, 625, 493 ter cod. pen.;
ritenuto che il primo motivo di ricorso – con cui si denuncia il vizio della motivazione p a base della affermazione di responsabilità del ricorrente, sul presupposto che la Corte territori avrebbe travisato l’orario riportato sulle immagini delle videocamere di sorveglianza inammissibile poiché «il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione p travisamento della prova non può limitarsi, pena l’inammissibilità, ad addurre l’esistenza di a processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l’atto processuale cui riferimento; b) individuare l’elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della ve dell’elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell’a processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l’atto inficia e comprome in modo decisivo, la tenuta logica e l’intera coerenza della motivazione, introducendo profili radicale incompatibilità all’interno dell’impianto argomentativo del provvedimento impugnato» (cfr. Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 – 01); l’espunzione della prova in discorso non incrina l’impianto motivazionale del provvedimento impugnato, che si fonda su altri elementi di prova (ivi compresa l’ammissione da parte del ricorrente di aver utilizzato indebitamente l carte di pagamento facenti parte della refurtiva e la giustificazione da lui fornita, di c rimarcata l’implausibilità; e nel resto il motivo in esame ha prospettato irritualmente in qu sede di legittimità un’alternativa lettura del compendio probatorio (Sez. 2, n. 46288 d 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 – 01);
considerato che il secondo motivo – con cui ci si duole della ritenuta sussistenza del aggravanti – è manifestamente infondato:
– con riguardo alla circostanza di cui all’art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen., in quan secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, «si ha violenza sulle cose allorché la co venga danneggiata, trasformata ovvero ne venga mutata la destinazione; e tanto rileva sia ove l’oggetto del danneggiamento sia costituito dal bene asportato, sia che sia integrato dai presi frapposti a tutela e sia che ad essere investita della violenza sia un bene principale dal qual produca, con l’impiego di energia, il distacco di una componente essenziale ai fini del funzionalità, che ne renda necessario il ripristino» (Sez. 5, n. 13431 del 25/02/2022, Pirroncel Rv. 282974 – 02), e nella specie risulta che il fatto è stato commesso forzando il vetro de parte inferiore della porta di ingresso dell’agenzia assicurativa (il che ne ha reso necessar ripristino);
– rispetto alla recidiva perché ha prospettato carenze motivazionali nonostante l’iter logicogiuridico della decisione, lineare, coerente e conforme alla disamina degli elementi in atti, aven in particolare dato conto dei precedenti (anche specifici) del ricorrente, della gravità dei traendone la sua proclività a delinquere;
ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata concessione dell circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62-bis cod. pen, è manifestamente infondato dal momento che, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (cfr., per tutte, Sez. 5, n. del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 – 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
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Il Presidente