Inammissibilità Ricorso per Cassazione: Quando l’Appello è Solo una Copia
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio cruciale in materia processuale: l’inammissibilità del ricorso per cassazione quando questo si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte dal giudice di merito. Questa decisione sottolinea l’importanza di formulare motivi di impugnazione specifici e critici verso la sentenza contestata, anziché presentare un appello meramente ‘fotocopia’.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato avverso la sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello per il delitto previsto dall’art. 377 del codice penale. L’imputato ha deciso di portare la questione davanti alla Suprema Corte, sperando in una riforma della decisione a lui sfavorevole. Tuttavia, l’esito del giudizio di legittimità è stato netto e ha chiuso definitivamente la vicenda processuale.
L’Analisi della Corte sull’Inammissibilità del Ricorso per Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La ragione fondamentale di questa decisione risiede nella natura stessa dei motivi presentati. I giudici hanno constatato che l’atto di impugnazione non faceva altro che riprodurre pedissequamente i profili di censura già ampiamente valutati e motivatamente disattesi dalla Corte d’Appello.
La Suprema Corte ha evidenziato come il giudice di merito avesse già fornito una giustificazione congrua e priva di vizi logici riguardo all’identificazione dell’imputato e alla sua colpevolezza. Il ricorso, invece di contestare specifici errori di diritto o palesi illogicità nella motivazione della sentenza impugnata, si limitava a riproporre la stessa linea difensiva, chiedendo di fatto alla Cassazione una nuova valutazione dei fatti, compito che non le spetta.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione alla base della declaratoria di inammissibilità è chiara: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio nel quale si possono riesaminare i fatti. Il suo scopo è garantire l’uniforme interpretazione della legge e il rispetto delle norme processuali. Un ricorso che non individua vizi di legittimità specifici (come l’errata applicazione di una norma o una motivazione manifestamente illogica o contraddittoria) ma si limita a lamentare un presunto errore di valutazione del giudice di merito è destinato a fallire. La Corte ha quindi agito in conformità con il suo ruolo, rifiutando di trasformarsi in un giudice di merito e sanzionando l’abuso dello strumento processuale. La condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende rappresenta la conseguenza diretta di un ricorso presentato senza i requisiti di legge.
Le Conclusioni
Questa ordinanza serve da monito: per affrontare con successo un giudizio in Cassazione, è indispensabile formulare censure specifiche, pertinenti e critiche nei confronti della decisione impugnata. Non basta essere in disaccordo con la sentenza di appello; è necessario dimostrare, con argomenti giuridici puntuali, dove e perché il giudice di merito ha sbagliato nell’applicare la legge o nel motivare la sua decisione. Diversamente, il rischio concreto è quello di vedersi dichiarare l’inammissibilità del ricorso per cassazione, con l’ulteriore aggravio delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se è meramente riproduttivo di censure già adeguatamente esaminate e respinte dal giudice di merito, senza presentare critiche specifiche a vizi di legittimità della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘meramente riproduttivo’?
Significa che il motivo si limita a ripetere le stesse argomentazioni e difese già presentate e valutate nei precedenti gradi di giudizio, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza che si intende impugnare.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10821 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10821 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CALCINATE il 29/12/1988
avverso la sentenza del 23/02/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 121/ RG 35538
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME per il delitto di all’art. 377 cod. pen.;
Ritenuto che il motivo dedotto è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità in ordine all’identificazione dell’imputato (si vedano, in particolare, pagg. 3-4, ove si rinviene congrua giustificazione);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 febbraio 2025