Inammissibilità Ricorso per Cassazione: Analisi di un Caso di Furto
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio pratico del principio di inammissibilità ricorso per cassazione, specialmente quando i motivi presentati dall’imputato non riguardano vizi di legittimità, ma si limitano a contestare la valutazione dei fatti già operata dai giudici di merito. Questo caso, relativo a un furto di una bicicletta, dimostra come la Corte di Cassazione non sia una terza istanza di giudizio sui fatti, ma un organo deputato a garantire l’uniforme interpretazione e la corretta applicazione della legge.
I Fatti del Processo
Il procedimento ha origine dalla condanna di un uomo per il furto di una bicicletta di tipo mountain bike, sottratta da un balcone di un’abitazione. La Corte di Appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato la pena in un anno di reclusione e 400 euro di multa. L’imputato, non rassegnato alla condanna, decideva di proporre ricorso per Cassazione, lamentando un presunto difetto di motivazione e l’insussistenza del quadro indiziario a suo carico.
I Motivi del Ricorso e l’Inammissibilità del Ricorso per Cassazione
I motivi del ricorso si concentravano sull’affermazione che le prove raccolte non fossero sufficienti a fondare un giudizio di colpevolezza. L’imputato, anche attraverso una memoria difensiva, ha tentato di rimettere in discussione la ricostruzione dei fatti accertata nei precedenti gradi di giudizio.
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha rigettato tale impostazione, qualificando le argomentazioni come ‘mere doglianze in fatto’. Questo significa che l’appellante non ha evidenziato errori nell’applicazione delle norme giuridiche da parte della Corte d’Appello, ma ha semplicemente proposto una propria, diversa interpretazione delle prove. Tale approccio è precluso in sede di legittimità, portando inevitabilmente a una dichiarazione di inammissibilità ricorso per cassazione.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, nel dichiarare l’inammissibilità, ha sottolineato come il ricorso fosse totalmente privo di confronto con le solide argomentazioni della sentenza impugnata. Il giudice distrettuale aveva infatti basato la condanna su elementi inequivocabili: l’imputato era stato fermato in flagranza di reato, a soli dieci minuti dal furto, mentre si trovava in possesso della bicicletta rubata e ne conduceva un’altra. Inoltre, elemento decisivo, lo stesso imputato aveva sostanzialmente ammesso di essersi introdotto nel terrazzo dell’abitazione per impossessarsi del bene. Di fronte a un quadro probatorio così chiaro e a una motivazione della Corte d’Appello priva di vizi logici, il ricorso è apparso non solo infondato, ma anche palesemente dilatorio, ovvero presentato al solo scopo di ritardare la conclusione del processo.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Come conseguenza diretta, la condanna diventa definitiva. Inoltre, dato il palese carattere dilatorio e l’evidente infondatezza dei motivi, la Corte ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione non è un’opportunità per ridiscutere i fatti, ma uno strumento per correggere eventuali errori di diritto. Chi intende adire la Suprema Corte deve formulare censure specifiche contro la violazione o l’errata applicazione della legge, pena la severa sanzione dell’inammissibilità.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è inammissibile quando si limita a presentare ‘mere doglianze in fatto’, cioè a contestare la ricostruzione degli eventi e la valutazione delle prove già effettuate dai giudici di merito, senza individuare specifici errori di diritto nella sentenza impugnata.
Cosa significa essere colto in ‘flagranza di reato’ nel caso specifico?
Nel caso analizzato, significa che l’imputato è stato fermato dalle forze dell’ordine circa dieci minuti dopo aver commesso il furto, mentre era ancora in possesso della bicicletta rubata e ne conduceva un’altra, fornendo così una prova diretta e immediata del reato.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile e dilatorio?
L’inammissibilità di un ricorso considerato palesemente dilatorio comporta, oltre alla condanna al pagamento delle spese processuali, anche il versamento di una somma di denaro alla Cassa delle Ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23770 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23770 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
STANCATO NOME NOME a CIRO’ MARINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISrONE
STANCATO NOME ricorre avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Crotone, ha ridetermiNOME la pena nei suoi confronti in anni uno di reclusione ed euro 400 di multa in relazione al furto in appartamento di una bicicletta mountain bike che veniva custodita all’interno di un balcone. Il ricorrente si duole di difetto motivazione assumendo l’insussistenza del patrimonio indiziario su cui era stata fondata l’affermazione di responsabilità a suo carico. Le censure risultano ribadite in una memoria difensiva tempestivamente depositata
I motivi di ricorso, concernenti l’affermazione di responsabilità del prevenuto, sono costituiti da mere doglianze in fatto e risultano altresì privi di confronto con gl argomenti sviluppati dal giudice distrettuale che ha riconosciuto, con motivazione priva di salti logici, come lo STANCATO sia stato fermato in flagranza di reato subito dopo essersi impossessato della bicicletta (circa dieci minuti), che portava con sé, mentre conduceva altra bicicletta e che lo stesso risultava sostanzialmente confesso sul fatto di essersi introdotto nel terrazzo dell’abitazione per impossessarsi del bene ivi custodito.
Evidenziato che all’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma il 15 maggio 2024