Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15367 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15367 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato , a CAPANNORI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG 246/24
Rilevato che l’imputata COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza , della Corte di Appello di Firenze che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Lucca, dichiarando di no doversi procedere nei confronti dell’appellante per i reati di cui al capo A) (reati di cui 476, 482 cod. pen.) e al capo B) (reati di cui agli artt. 476, 482 cod. pen.) – limitatamen fatti commessi nelle date del 5/03/2015 e del 20/01/2014 – per essere estinti pe prescrizione, rideterminando la pena per i residui reati di cui al capo B), commessi nelle del 15/07/2015 e 28/03/2016, in complessivi mesi tre e giorni 10 di reclusione;
Rilevato che il primo motivo di ricorso – con cui la ricorrente lamenta inosservan ed erronea applicazione della legge processuale e vizio di motivazione quanto alla violazio del diritto di difesa e del diritto del contradditorio dell’imputato e dell’art. 521 cod. con conseguente nullità della sentenza ex art. 522 cod.proc.pen. – è manifestamente infondato per varie, concorrenti ragioni.
In primo luogo va rilevato che la Corte di appello ha dichiarato la prescrizione dei reati di capo 1) e di parte dei reati di cui al capo 2) e che l’imputata non ha rinunziat prescrizione, nonostante ne avesse avuto la possibilità, in quanto la prescrizione è matura prima della decisione della Corte distrettuale che ne ha preso atto; sicché, anche a vo rivedere la portata del principio enunciato da Sezioni Unite Iannelli secondo la lettura sentenza n. 111 del 2022 della Corte Costituzionale, non può non rilevarsi che, nel caso specie, l’eventuale accoglimento dell’eccezione di nullità della sentenza impugnata e de sentenza di primo grado determinerebbe la trasmissione degli atti al pubblico ministero, quale non potrebbe fare altro che richiedere l’archiviazione per prescrizione; il che soddisferebbe la necessità dell’imputato – valorizzata dalla Consulta – di ottenere un giust processo con la possibilità di difendersi nel merito, possibilità che, nella regiudicanda sentenza Iannelli e della sentenza n. 111/2022, riguardava la sentenza predibattimentale d prescrizione in appello, che aveva privato l’imputato di un grado di giudizio di merito e possibilità di rinunziare alla prescrizione, possibilità che, invece, nel caso di specie, l’ ha avuto. Se ne deve dedurre, quindi, come prima ratio decidendi, che il ricorso è inammissibile per carenza di interesse rispetto ai reati prescritti;
Considerato, ad ogni buon conto, come seconda ratio decic’endi, che il ricorso è manifestamente infondato per tutti i reati quando pone la questione della violazione degli a 521 e 522 cod. proc. pen. A questo riguardo, giova precisare che la lettura del combinat disposto degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. non può prescindere dall’esegesi che ne h offerto questa Corte, anche a Sezioni Unite. Secondo il Supremo consesso, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, dell fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in mod
si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizi diritti della difesa; ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del pri suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazion del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l’iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione (Sez. U, n. 3 del 15/07/2010, COGNOME, Rv. 248051; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, COGNOME, Rv. 205619; in termini, cfr. Sez. 3, n. 7146 del 04/02/2021, COGNOME Hope, Rv. 281477; Sez. 2, n. 3496 del 10/05/2013, COGNOME e altri, Rv. 257782; Sez. 5, n. 9347 del 30/01/2013, COGNOME e altro, 255230; Sez. 6, n. 6346 del 09/11/2012, dep. 2013, COGNOME e altri, Rv. 254888; nonché le motivazioni di Sez. 5, n. 31680 del 22/05/2015, COGNOME, Rv. 264673). Volendo schematizzare al massimo il principio enunciato, ciò che rileva, dunque, non è il dato “secco” dell’asse nella contestazione, del segmento fattuale per cui è intervenuta condanna, ma la concreta verifica se, rispetto a questo novum, l’imputato abbia potuto esercitare le proprie prerogative difensive. Tanto premesso, il ricorso non ha chiarito come l’iter del processo abbia inib concreto esercizio del diritto di difesa rispetto alla contestazione di avere contraff documenti, la cui inesistenza o contraffazione era peraltro già indicata nei capi di imputazio
Rilevato che il secondo motivo di ricorso – con cui la ricorrente lamenta violazione di leg vizio di motivazione e contesta la natura di atto pubblico dei documenti oggetto del capo 1 manifestamente infondato in quanto i reati sub 1) sono stati dichiarati tutti prescritti, potrebbe ragionarsi solo nell’ottica del proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen.; a questo riguardo, però, il Collegio osserva che, secondo il consolid orientamento di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudic legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129, comma 2, cod. proc pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fat commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice de compiere al riguardo appartenga più al concetto di “constatazione”, ossia di percezione ictu ocull, che a quello di “apprezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità d accertamento o di approfondimento (Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). Nel caso di specie, le considerazioni proposte dalla ricorrente non delineano un situazione di tal fatta, in quanto imporrebbero un vaglio sulla natura dei documenti che non consentito in questa sede;
Rilevato che il terzo motivo di ricorso – con cui la ricorrente lamenta inosservanza erronea applicazione della legge processuale e vizio di motivazione quanto alla prova del commissione delle condotte di contraffazione dei documenti oggetto dei capi di imputazione non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in p di fatto;
Rilevato che il quarto motivo di ricorso – con cui la ricorrente lamenta violazion legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento da parte della Corte di Appello della intervenuta prescrizione per il reato di cui al capo B) commesso in data 15/07/2015 manifestamente infondato poiché la prescrizione dell’episodio del 15/07/2023 è maturata il 17/11/2023, dopo la sentenza della Corte di Appello, tenuto conto dei sette anni e sei mesi d termine massimo e dei 306 giorni di sospensione legati ai rinvii per astensione dal 10 maggi al 3 dicembre 2019, e da quest’ultima data al 7 gennaio 2020, nonché del rinvio per l’emergenza da Covid 19 del 31 marzo 2020.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condann della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 27 marzo 2024.