Inammissibilità Ricorso per Cassazione: Quando la Motivazione è Infondata
L’inammissibilità del ricorso per cassazione è uno degli esiti più comuni nel giudizio di legittimità e sottolinea l’importanza di formulare censure precise e fondate. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come un motivo di ricorso, basato su un presunto vizio di motivazione nella determinazione della pena, possa essere dichiarato manifestamente infondato, portando alla conferma della decisione impugnata e a sanzioni per il ricorrente. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva parzialmente riformato una condanna di primo grado per quattro distinte fattispecie di reato, di cui due comprendevano più episodi commessi in continuazione tra loro. La Corte territoriale aveva ricalcolato la pena, rideterminandola in un anno e quattro mesi di reclusione e 540 euro di multa.
L’imputato, non soddisfatto della decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando un unico motivo: il vizio di motivazione in relazione alla quantificazione della pena. Secondo la difesa, i giudici d’appello non avrebbero adeguatamente giustificato il percorso logico seguito per arrivare a quella specifica sanzione.
L’Analisi della Corte e l’Inammissibilità Ricorso per Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato il motivo del ricorso e lo ha liquidato come “manifestamente infondato”. Questo giudizio si basa su una constatazione molto chiara e lineare del lavoro svolto dalla Corte d’Appello. I giudici di legittimità hanno osservato che la corte di merito aveva seguito un procedimento del tutto corretto e trasparente.
Partendo dalla pena base stabilita dal giudice di primo grado per il reato più grave, la Corte d’Appello ha applicato nove distinti aumenti a titolo di continuazione. Questo numero deriva dal fatto che due dei capi di imputazione (b e c) comprendevano quattro episodi ciascuno, che, sommati agli altri due reati (a e d), portavano a un totale di dieci illeciti uniti dal vincolo della continuazione. Il risultato di questo calcolo, sorprendentemente per il ricorrente, è stato una pena complessiva inferiore a quella inflitta in primo grado.
Le motivazioni
La motivazione della Corte di Cassazione è lapidaria e ineccepibile. Il ricorso viene dichiarato inammissibile perché il presunto vizio di motivazione è inesistente. La Corte d’Appello non solo ha motivato la propria decisione, ma lo ha fatto seguendo un percorso logico-matematico corretto, partendo dalla pena base e applicando gli aumenti previsti per legge. L’esito finale, una pena più mite rispetto al primo grado, smentisce di per sé qualsiasi doglianza del ricorrente riguardo a un presunto trattamento sanzionatorio ingiustificato.
La manifesta infondatezza del motivo di ricorso comporta, come da prassi, la sua inammissibilità. Questo significa che i giudici non entrano nemmeno nel merito della questione, fermandosi a una valutazione preliminare che ne attesta la palese inconsistenza.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il ricorso per Cassazione non è una terza istanza di giudizio sui fatti, ma un controllo di legittimità sulle decisioni dei giudici di merito. Quando un ricorrente lamenta un vizio di motivazione, deve dimostrare una reale illogicità, contraddittorietà o carenza nel ragionamento del giudice, non una semplice divergenza di valutazione. In questo caso, il calcolo della pena era non solo logico ma anche favorevole al ricorrente. La decisione di dichiarare l’inammissibilità del ricorso per cassazione è stata quindi una conseguenza inevitabile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, a sanzione di un’impugnazione ritenuta temeraria.
Quando un ricorso per Cassazione può essere dichiarato inammissibile per vizio di motivazione?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando il vizio di motivazione lamentato è manifestamente infondato, ovvero quando la motivazione della sentenza impugnata è in realtà logica, coerente e non contraddittoria, come nel caso di specie in cui la pena è stata calcolata correttamente e in modo trasparente.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “manifestamente infondato”?
Significa che la censura sollevata dal ricorrente è palesemente priva di qualsiasi fondamento giuridico, tanto da non richiedere un esame approfondito nel merito. La sua inconsistenza appare evidente fin dalla prima lettura.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo il rigetto del ricorso, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, 3.000 euro) da versare alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13510 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13510 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN FELICE A CANCELLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
(1)
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova del 29 giugno 2023, con cui in parziale riforma della sentenza del Gip Tribunale di Genova di condanna in ordine a quattro distinte fattispecie di reati di cui all’art. 95 d.P.R. n. 115/2002 (a, b, c, d) due RAGIONE_SOCIALE quali relative contestazioni di quattro episodi in continuazione ciascuna (b, c), commesso in Genova negli anni 2017, 2018, 2019, 2020, ha rideterminato la pena in anni 1 e mesi 4 di reclusione e euro 540,00 di multa.
Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena, è manifestamente infondato. La Corte, muovendo dalla pena base individuata dal giudice di primo grado, ha operato nove aumenti in continuazione, in quanto le contestazioni di cui ai capi b) e c) erano relative a quattro episodi ciascuno, ed è pervenuta ad una pena ridotta rispetto quella della sentenza di primo grado.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2024 Il Consigliere’estensore COGNOME
Il Presidente