Inammissibilità ricorso per cassazione: quando la genericità costa cara
L’inammissibilità ricorso per cassazione rappresenta uno degli esiti più frequenti e, al contempo, più onerosi per chi tenta di impugnare una sentenza penale senza una strategia difensiva puntuale. In una recente ordinanza, la Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: il ricorso deve contestare in modo specifico e logico le motivazioni del giudice di merito, pena l’esclusione immediata dall’esame della causa.
I fatti di causa
Il caso trae origine dalla condanna di un cittadino per il reato di detenzione illecita. La Corte d’Appello aveva confermato la responsabilità penale dell’imputato, basandosi su una valutazione rigorosa degli elementi di prova che dimostravano la finalità non lecita del possesso. Avverso tale decisione, la difesa ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando vizi nella valutazione delle prove e nel giudizio di colpevolezza.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno analizzato i motivi di doglianza, rilevando immediatamente un difetto strutturale nell’impugnazione. Il ricorso è stato giudicato inammissibile poiché formulato in termini estremamente generici. Secondo la Corte, la difesa si è limitata a una contestazione astratta del giudizio di responsabilità, senza riuscire a scardinare i passaggi logici della sentenza di secondo grado. La Cassazione ha sottolineato come la sentenza impugnata fosse, al contrario, fondata su considerazioni giuridiche corrette e su una valutazione del compendio probatorio priva di illogicità manifeste.
Le motivazioni
Le motivazioni del rigetto risiedono nel mancato rispetto del requisito della specificità dei motivi. Per evitare l’inammissibilità ricorso per cassazione, non è sufficiente manifestare un generico dissenso rispetto alla decisione del giudice, ma è necessario indicare con precisione quali passaggi della motivazione siano errati e perché. Nel caso di specie, la finalizzazione illecita della detenzione era stata ampiamente provata nei gradi precedenti e il ricorrente non ha offerto argomenti idonei a ribaltare tale accertamento. La Corte ha inoltre applicato l’art. 616 c.p.p., che impone la condanna alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile.
Le conclusioni
Questa pronuncia conferma che il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito in cui si possono ridiscutere i fatti, ma un controllo sulla correttezza giuridica e logica della decisione. L’inammissibilità ricorso per cassazione funge da filtro per impedire l’intasamento della giustizia con impugnazioni pretestuose o mal formulate. Per i cittadini, ciò significa che la scelta dei motivi di ricorso deve essere estremamente tecnica e mirata, poiché un errore di impostazione può portare non solo alla conferma della condanna, ma anche a pesanti sanzioni pecuniarie accessorie.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Il ricorso è inammissibile se i motivi sono generici, aspecifici o se non contestano direttamente i punti logico-giuridici della sentenza impugnata.
Quali sono le sanzioni in caso di ricorso inammissibile?
Oltre al rigetto dell’impugnazione, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
La Cassazione può rivalutare le prove del processo?
No, la Cassazione verifica solo la legittimità e la coerenza logica della motivazione, senza poter procedere a un nuovo esame dei fatti o delle prove.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50228 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50228 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché in termini generici e del tutto aspecifici ri al portato della sentenza impugnata contrasta il giudizio di responsabilità che, di contro, specifico riguardo alla finalizzazione illecita della detenzione contestata, appare fondat corrette considerazioni giuridiche rese all’esito di una puntuale e non manifestamente illogi valutazione del compendio probatorio acquisito;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 dicembre 2023.