Inammissibilità ricorso per Cassazione: i rischi della genericità
L’inammissibilità ricorso per Cassazione rappresenta uno degli esiti più frequenti quando l’impugnazione non rispetta i rigorosi criteri di specificità richiesti dal codice di procedura penale. In una recente ordinanza, la Suprema Corte ha ribadito che non è sufficiente lamentare genericamente un’ingiustizia, ma è necessario smontare tecnicamente le motivazioni del giudice di merito.
I fatti di causa
Il caso trae origine dalla condanna di un imputato per i reati di violazione di domicilio aggravata e lesioni personali. La Corte d’Appello territoriale aveva confermato la sentenza di primo grado, ritenendo provata la responsabilità penale del soggetto. L’imputato ha quindi proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, denunciando l’inosservanza della legge penale e vizi di motivazione riguardo alla valutazione delle prove.
La reiterazione dei motivi d’appello
Il ricorrente ha basato la propria difesa su argomentazioni che, di fatto, riproponevano pedissequamente quanto già esposto durante il giudizio di secondo grado. Questa strategia si è rivelata fallimentare, poiché la Cassazione non è un terzo grado di merito in cui si possono ridiscutere i fatti, ma un giudice di legittimità che verifica solo la corretta applicazione delle norme e la logicità della motivazione.
Inammissibilità ricorso per Cassazione: la decisione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno sottolineato come le doglianze fossero “apparenti”, ovvero prive di una reale funzione critica verso la sentenza impugnata. Quando un ricorso omette di confrontarsi con le ragioni specifiche fornite dalla Corte d’Appello, decade automaticamente nel vizio di aspecificità.
Conseguenze sulle spese e la parte civile
Oltre alla dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Un dettaglio procedurale rilevante ha riguardato la parte civile: le sue richieste di liquidazione delle spese sono state rigettate perché depositate tardivamente, oltre il termine dei 15 giorni liberi prima dell’udienza.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla natura stessa del ricorso per legittimità. I giudici hanno chiarito che la mancata valutazione di prove decisive o l’erronea applicazione della legge devono essere contestate con argomenti nuovi e puntuali, non con la semplice ripetizione di tesi già disattese nei gradi precedenti. La specificità del motivo è un requisito di esistenza dell’impugnazione stessa: senza di essa, il ricorso è considerato giuridicamente nullo. Inoltre, la Corte ha applicato il principio secondo cui l’inammissibilità impedisce qualsiasi ulteriore esame nel merito, rendendo definitiva la condanna precedente.
Le conclusioni
Le conclusioni di questo provvedimento evidenziano l’importanza di una difesa tecnica estremamente specializzata nella fase di legittimità. L’inammissibilità ricorso per Cassazione non solo chiude definitivamente le porte a ogni speranza di riforma della sentenza, ma comporta anche un aggravio economico significativo per il ricorrente. È fondamentale che il ricorso contenga un’analisi critica e logica che colpisca direttamente i punti deboli della sentenza di appello, evitando di trasformare l’atto in una mera copia delle memorie precedenti, pena l’inevitabile rigetto procedurale.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione ripete solo i motivi d’appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile per difetto di specificità, in quanto non esercita una reale critica verso la sentenza di secondo grado.
Quali sono i costi legati a un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, solitamente tra i mille e i tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Quando devono essere depositate le note spese della parte civile?
Devono essere presentate almeno 15 giorni liberi prima della data dell’udienza, altrimenti il giudice non potrà procedere alla loro liquidazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48944 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48944 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AGRIGENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Visto il ricorso proposto da COGNOME NOME avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con le quale l’imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di violazione di domicilio aggravata e di lesio personali;
Considerato che tutti i motivi di ricorso, con i quali il ricorrente denuncia inosservanz ed erronea applicazione della legge penale, nonché vizi di motivazione in ordine all’affermata responsabilità e mancata valutazione delle prove decisive, sono inammissibili, perché, oltre ad essere costituiti da mere doglianze in punto di fatto, son fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano, in particolare, pag. 3 e 4 del provvedimento impugnato), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critic argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
Considerato, quindi, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). Lette, altresì, le conclusioni e la nota spese di parte civile, depositate il 24.10.20 pertanto tardive, dovendo essere portate all’attenzione del giudice di legittimità nei 1 giorni liberi antecedenti all’udienza; sicchè non può procedersi ad alcuna liquidazione
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile.