Inammissibilità ricorso per Cassazione: la genericità dei motivi costa caro
L’Inammissibilità ricorso per Cassazione rappresenta uno dei principali rischi processuali per chi decide di impugnare una sentenza penale senza una strategia difensiva estremamente precisa. La Suprema Corte ha recentemente ribadito che non è sufficiente lamentare genericamente un difetto nella decisione del giudice di merito, ma occorre individuare con esattezza l’errore logico o giuridico commesso.
I fatti di causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da una privata cittadina avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Palermo. La ricorrente aveva sollevato un unico motivo di doglianza, lamentando un vizio di motivazione nella sentenza di secondo grado. Tuttavia, l’atto di ricorso non conteneva specifiche indicazioni sulle parti della motivazione ritenute censurabili, limitandosi a una critica astratta e non circostanziata.
La decisione della Corte
I giudici della settima sezione penale hanno esaminato l’atto rilevandone l’immediata carenza dei requisiti minimi di ammissibilità. La Corte ha sottolineato come la funzione del ricorso di legittimità sia quella di sottoporre a verifica specifici errori di diritto o vizi logici macroscopici. Quando il ricorso si limita a una contestazione vaga, esso non permette alla Corte di svolgere il proprio compito istituzionale, determinando così l’Inammissibilità ricorso per Cassazione.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sul principio di specificità dei motivi di impugnazione. Secondo i giudici, il ricorso era “del tutto generico” in quanto censurava un presunto vizio di motivazione senza indicare nello specifico quale parte dell’argomentazione della Corte d’Appello risultasse affetta da manifesta illogicità o contraddittorietà. La legge richiede che il ricorrente operi una correlazione precisa tra le ragioni della decisione impugnata e le critiche sollevate. In assenza di tale correlazione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del codice di procedura penale. Inoltre, la natura manifestamente infondata o generica del ricorso giustifica l’applicazione di una sanzione pecuniaria proporzionata alla gravità della negligenza processuale.
Le conclusioni
In conclusione, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Particolarmente rilevante è la condanna al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una misura volta a scoraggiare l’abuso dello strumento giudiziario e la presentazione di ricorsi privi di reale fondamento tecnico. Questa sentenza ricorda a professionisti e cittadini che l’accesso alla Suprema Corte richiede un rigore argomentativo assoluto: la genericità non è solo un errore formale, ma un costo economico diretto per il ricorrente.
Cosa accade se un ricorso in Cassazione non è specifico?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile, il che significa che la Corte non esaminerà affatto le ragioni del ricorrente, rendendo definitiva la sentenza impugnata.
Quali sono le sanzioni per un ricorso inammissibile?
Oltre al pagamento delle spese processuali, il ricorrente può essere condannato a versare una somma, solitamente tra i mille e i tremila euro, alla Cassa delle ammende.
Come si evita la genericità dei motivi di ricorso?
È necessario indicare con precisione i punti della sentenza contestati e spiegare dettagliatamente perché siano contrari alla legge o logicamente contraddittori.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5317 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5317 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di Casalnuovo Jessica avverso la sentenza in epigrafe;
ritenuto che il motivo unico di ricorso è del tutto generico, censurando un presunto vizio di motivazione, senza indicare nello specifico quale parte dell’argomentazione risulterebbe censurabile per manifesta illogicità o contraddittorietà;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 gennaio 2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente