Inammissibilità ricorso per cassazione: la specificità dei motivi
L’inammissibilità ricorso per cassazione rappresenta uno degli ostacoli principali nel processo penale, specialmente quando l’atto non rispetta i rigidi criteri di specificità richiesti dalla legge. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha ribadito che la mancanza di indicazioni precise sui fatti e sulle ragioni di diritto rende il ricorso nullo.
I fatti oggetto del giudizio
Il caso trae origine da un’impugnazione presentata da un soggetto condannato in secondo grado. Il ricorrente ha contestato la sentenza della Corte d’Appello focalizzandosi su tre punti cardine: il giudizio di responsabilità penale, la qualificazione giuridica del fatto contestato e la dosimetria della pena. Tuttavia, l’atto di ricorso è apparso fin da subito carente sotto il profilo della chiarezza espositiva e del supporto argomentativo necessario per un vaglio di legittimità.
La decisione della Corte di Cassazione
I giudici della settima sezione penale hanno esaminato l’atto rilevando una profonda indeterminatezza. La Corte ha stabilito che il ricorso non permetteva di individuare con precisione le critiche mosse alla decisione di merito. Di conseguenza, è stata dichiarata l’inammissibilità ricorso per cassazione, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni
Le ragioni della decisione risiedono nella violazione dell’articolo 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale. Secondo la Suprema Corte, un motivo di ricorso non può limitarsi a una generica lamentela, ma deve contenere l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la censura. In questo caso, la difesa non ha fornito i dati necessari per consentire al giudice dell’impugnazione di esercitare il proprio sindacato. La genericità dei motivi impedisce infatti alla Corte di comprendere quali siano i reali vizi della sentenza impugnata, rendendo l’atto inidoneo a produrre effetti giuridici e precludendo qualsiasi analisi nel merito delle doglianze espresse.
Le conclusioni
In conclusione, l’inammissibilità ricorso per cassazione per genericità sottolinea l’importanza di una redazione tecnica impeccabile degli atti giudiziari. Non è sufficiente contestare genericamente la decisione del giudice di merito, ma è indispensabile articolare critiche puntuali, documentate e strettamente connesse alle motivazioni della sentenza che si intende ribaltare. La sanzione pecuniaria inflitta serve anche come deterrente contro la proposizione di ricorsi manifestamente infondati o tecnicamente carenti, che appesantiscono inutilmente il sistema giudiziario a discapito della celerità dei processi.
Quando un ricorso per cassazione viene considerato generico?
Un ricorso è considerato generico quando non indica in modo specifico le ragioni di diritto e i dati di fatto che giustificano la contestazione della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Oltre al rigetto della domanda, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e solitamente al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Cosa prevede l’articolo 581 del codice di procedura penale?
Questa norma impone che i motivi dell’impugnazione siano enunciati in modo specifico, indicando chiaramente i punti della decisione contestati e le prove relative.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5114 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5114 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/03/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
ritenuto che l’unico motivo proposto con il quale si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di giudizio di responsabilità, qualificazione giuridica del fatto e dosimetria della pena è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. non essendo indicate le ragioni di diritto ed i dati di fatto che sono alla base delle singole censure formulata, il che non consente al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 16 dicembre 2025.