Inammissibilità ricorso per cassazione: la necessaria specificità dei motivi
L’inammissibilità ricorso per cassazione rappresenta uno dei principali ostacoli processuali quando l’atto di impugnazione non rispetta i rigidi criteri di precisione richiesti dal codice di rito. In una recente ordinanza, la Suprema Corte ha chiarito che la genericità delle doglianze impedisce il vaglio di legittimità, portando inevitabilmente al rigetto del ricorso e a sanzioni pecuniarie.
Il caso di specie: tentato furto e recidiva
La vicenda trae origine dalla condanna di un cittadino per il reato di tentato furto, con l’applicazione dell’aggravante della recidiva. Dopo la conferma della sentenza in grado di appello, la difesa ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando un vizio di motivazione relativo alla mancata applicazione dell’articolo 129 del codice di procedura penale, che impone al giudice il proscioglimento immediato qualora emergano cause di estinzione del reato o di non punibilità.
Inammissibilità ricorso per cassazione e genericità dei motivi
La Settima Sezione Penale ha rilevato come l’unico motivo di ricorso fosse affetto da una profonda indeterminatezza. Secondo i giudici, il ricorrente non ha indicato in modo puntuale gli elementi che avrebbero dovuto portare a una decisione diversa, limitandosi a una censura astratta. Questo comportamento processuale viola l’articolo 581 c.p.p., che impone l’enunciazione specifica dei rilievi mossi al provvedimento impugnato.
Il dovere di specificità nell’impugnazione
Per evitare l’inammissibilità ricorso per cassazione, non è sufficiente richiamare norme di legge o principi generali. È necessario che il difensore metta in relazione le critiche con le motivazioni della sentenza impugnata, evidenziando esattamente dove il ragionamento del giudice di merito sia risultato illogico o giuridicamente errato. In assenza di tale correlazione, il giudice di legittimità non può esercitare il proprio sindacato.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha fondato la propria decisione sulla natura generica del ricorso. I giudici hanno osservato che, a fronte di una sentenza d’appello logicamente corretta e ben strutturata, l’atto difensivo non ha saputo contrapporre argomentazioni idonee a scalfirne la tenuta. La mancanza di requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. rende l’impugnazione un mero guscio vuoto, privo della forza necessaria per attivare il controllo della Cassazione. La genericità, in questo contesto, viene equiparata a una mancanza di motivi, determinando l’immediata chiusura del procedimento.
Le conclusioni
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, in linea con la normativa vigente volta a scoraggiare ricorsi pretestuosi o mal formulati, la Corte ha imposto il versamento di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa pronuncia sottolinea l’importanza di una tecnica redazionale rigorosa nel diritto penale, dove la precisione dei motivi non è solo un onere formale, ma il presupposto essenziale per l’effettività del diritto di difesa.
Quando un ricorso per Cassazione viene considerato generico?
Un ricorso è generico quando non indica con precisione i punti della sentenza impugnata che si intendono contestare e non specifica le ragioni di diritto o gli elementi di fatto che giustificano la censura.
Quali sono le sanzioni in caso di ricorso inammissibile?
Oltre al pagamento delle spese del procedimento, il ricorrente viene solitamente condannato a versare una somma di denaro, che può variare da mille a tremila euro, in favore della Cassa delle Ammende.
Cosa prevede l’articolo 129 del codice di procedura penale?
L’articolo 129 c.p.p. stabilisce che il giudice, in ogni stato e grado del processo, deve dichiarare d’ufficio con sentenza il proscioglimento dell’imputato se riconosce che il fatto non sussiste, non costituisce reato o per altre cause di non punibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10169 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10169 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 56, 624, 99, comma 2, cod. pen.;
Considerato che il primo ed unico motivo – con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. – è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso V11/02/2026