Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10691 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10691 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il 10/08/1963
avverso la sentenza del 24/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse dì NOME COGNOME
osservato che i primi due motivi di ricorso, con i quali si contesta il mancato proscioglimento dell’imputato per intervenuta prescrizione del reato, anche in ragione dell’erronea individuazione del tempus commissi delicti, oltre ad essere privo di concreta specificità, è manifestamente infondato;
che, invero, la prescrizione è un evento giuridico il cui accertamento non è il frutto del mero computo aritmetico del relativo termine sul calendario, ma implica la risoluzione di plurime questioni di diritto e di fatto che devono essere specificamente affrontate dall’interessato secondo quanto disposto, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019, COGNOME, Rv. 277495 – 01);
che, inoltre, ai fini della prescrizione del reato, deve tenersi conto della recidiva ad effetto speciale, ancorché sia ritenuta equivalente o subvalente nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, poiché l’art. 157, terzo comma, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all’art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (cfr. Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, COGNOME, Rv. 280059 – 01; Sez. 2, n. 4178 del 05/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 274899 – 01);
che, peraltro, la recidiva reiterata, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell’art. 157, comma secondo, cod. pen., sia sull’entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell’art. 161, comma secondo, cod. pen. (cfr. Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, COGNOME, Rv. 274721 – 01; Sez. 2, n. 13463 del 18/02/2016, COGNOME, Rv. 266532 – 01);
che, nella specie, dovendosi considerare il doppio aumento in ragione della recidiva reiterata, pur individuando, quale dies a quo, la data di commissione del furto presupposto, il delitto imputato ex art. 648 cod.pen. non era prescritto al momento della pronuncia del provvedimento impugnato;
ritenuto che il terzo motivo, con il quale si contesta la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato e, di conseguenza, la qualificazione giuridica del fatto, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena d inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen., non è consentito in questa sede in quanto reiterativo del motivo di appello in assenza di confronto con la motivazione (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01), all’evidente fine di proporre una lettura del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME Rv. 277758-01);
che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l’assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità;
che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, in particolare, non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l’adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento;
che, nel caso di specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, COGNOME, Rv. 268713 – 01 e in motivazione; Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, COGNOME, Rv. 248265 – 01), le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 sull’inattendibilità delle generiche e vaghe indicazioni fornite dall’imputato circa la provenienza dell’autovettura);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 18 febbraio 2025.