Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49108 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49108 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Ancona NOME, nato a Fasano il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/09/2022 della Corte di appello di Lecce
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi dedotti, in punto di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. 309/1990 e di trattamento punitivo, sono generici e riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito valorizzando, ai fini del contributo dell’imputato, il dato risultante dal dichiarazioni rese dall’acquirente e delle risultanze delle indagini di polizi giudiziaria sul movimento dell’auto dell’imputato.
Anche sulla determinazione della pena e diniego delle circostanze attenuanti generiche, parametrate sui precedenti penali dell’imputato e delle concrete
modalità del fatto, le argomentazioni della sentenza impugnata sono adeguate ed assolvono alla finalità di motivazione con riferimento ai criteri di cui all’art. 13
cod. pen.;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 novembre 2023
Il Consigliere est