Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8448 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8448 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/06/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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– Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere in relazione al delitto di cui agli artt. 110 e 337 cod. pen. contestatogli al capo 1) dell’imputazione perché estinto per intervenuta prescrizione, ed ha rideterminato nella misura ritenuta di giustizia la pena per il residuo delitto di cui agli artt. 110, 624-bis e 625, n. 2, cod. pen., di cui al capo 3) dell’imputazione;
– Ritenuto che il primo motivo di ricorso – che deduce violazione di legge processuale in relazione alla dichiarazione di assenza dell’imputato ex art. 420-bis cod. proc. pen., poiché la Corte di appello non avrebbe tenuto in considerazione arbitrariamente il verbale di vane ricerche datato 22 gennaio 2025 né le dichiarazioni del difensore di aver perso ogni contatto con il proprio assistito, ed il decreto di citazione presso la Corte di appello emesso in data 7 novembre 2024 sarebbe stato ri-notificato al difensore del ricorrente con revoca della dichiarazione di irreperibilità, pur essendo nei fatti accertata la mancata conoscenza da parte dello stesso del nuovo giudizio di appello instauratosi nei suoi confronti – è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali: la Corte di appello, così come ha argomentato nell’ordinanza del 25 marzo 2025, con cui il percorso logico del motivo manca di correlazione, ha revocato la dichiarazione di irreperibilità poiché il ricorrente risultava elettivamente domiciliato presso il difensore, ed ha disposto la notifica all’imputato del decreto di citazione datato 7 novembre 2024 presso il suo difensore quale domiciliatario;
– Ritenuto che il secondo motivo di ricorso – che denuncia vizio di motivazione in relazione alla richiesta di derubricazione del fatto contestato nel reato di ricettazione ex art. 648 cod. pen., poiché la Corte di merito non avrebbe fornito alcuna logica motivazione in merito ad essa; e in relazione alla richiesta di applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., in merito alla quale la Corte si sarebbe limitata a dare atto della decisione assunta; la Corte avrebbe, inoltre, motivato contraddittoriamente la determinazione della pena base, giustificata in ragione della “professionalità dimostrata nell’esecuzione dell’azione”, per poi valutare il contributo GLYPH del ricorrente come di minima importanza – non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, che ha confermato la responsabilità dell’imputato per il concorso nel furto sulla base della chiamata di correo del COGNOME, corredata da riscontri esterni; ha motivato in punto di esclusione dell’attenuante
di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. in ragione del valore dei beni sottratti e dei dan cagionati dalla forzatura delle porte; e non ha motivato in modo contraddittorio in punto di pena, poiché in primo grado è stata concessa l’attenuante della compartecipazione di minima importanza in relazione all’impossibilità di determinare la misura effettiva del contributo del ricorrente; ma tanto non contrasta con la globale valutazione del livello di professionalità della comune azione criminosa, realizzata con l’adozione di collaudate modalità strumentali; sicchè tali motivi si debbono considerare non specifici e soltanto apparenti, perché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e NOME, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e NOME, Rv. 243838);
Considerato che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., non potendosi escludere colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28/1/2026.