Inammissibilità ricorso per cassazione: i rischi della genericità
L’inammissibilità ricorso per cassazione rappresenta uno degli esiti più severi per chi tenta di impugnare una sentenza penale senza rispettare i rigorosi criteri di specificità richiesti dalla legge. Quando i motivi di doglianza risultano vaghi o meramente riproduttivi di quanto già discusso nei gradi precedenti, la Suprema Corte non entra nel merito della questione, dichiarando il ricorso inammissibile.
Nel caso analizzato, due soggetti erano stati condannati per reati inerenti agli stupefacenti e per furto aggravato. La difesa aveva tentato di contestare la destinazione allo spaccio della sostanza e l’effettiva manomissione necessaria per l’aggravante del furto, ma senza fornire argomentazioni puntuali capaci di contrastare le prove raccolte.
Il peso delle prove nel giudizio di legittimità
La Corte di Cassazione ha evidenziato come la sentenza di secondo grado fosse già congruamente motivata. Per quanto riguarda lo spaccio, i giudici di merito avevano correttamente valutato il quantitativo della sostanza e il comportamento complessivo degli imputati durante il controllo. In ambito di legittimità, non è possibile richiedere una nuova valutazione dei fatti, ma solo verificare la tenuta logica della motivazione esistente.
Furto aggravato e rilievi fotografici
Un punto cruciale ha riguardato la contestazione del furto aggravato. Uno dei ricorrenti negava la manomissione, ma la Corte ha ritenuto tale motivo generico poiché i rilievi fotografici presenti nel fascicolo processuale dimostravano inequivocabilmente l’alterazione dei beni. Questo sottolinea l’importanza di confrontarsi direttamente con le evidenze oggettive prodotte durante il processo.
Conseguenze processuali ed economiche
Oltre alla conferma della condanna penale, l’inammissibilità ricorso per cassazione comporta sanzioni pecuniarie non trascurabili. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, quantificata in tremila euro per ciascuno, a causa della manifesta infondatezza dei motivi presentati.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha fondato la propria decisione sulla natura dei motivi presentati, definiti affetti da genericità. La critica alla sentenza della Corte di Appello è stata giudicata infondata poiché quest’ultima aveva fornito una spiegazione logica e dettagliata sulla destinazione della droga e sulle modalità del controllo. La negazione della manomissione nel furto è stata considerata priva di pregio a fronte delle prove fotografiche, rendendo il ricorso un mero tentativo di riesame del fatto, precluso in sede di legittimità.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza ribadisce che il ricorso per cassazione non può essere utilizzato come un terzo grado di merito. La precisione tecnica nella redazione dei motivi è essenziale per evitare la declaratoria di inammissibilità e le relative sanzioni economiche. La chiarezza delle prove, come i rilievi fotografici e i dati quantitativi, rimane il pilastro su cui si regge la decisione giudiziaria, difficilmente scalfibile da contestazioni generiche.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Il ricorso è inammissibile quando i motivi sono generici, ovvero non contestano in modo specifico e puntuale i passaggi logici della sentenza impugnata, limitandosi a critiche vaghe.
Quali sono le sanzioni in caso di ricorso inammissibile?
Oltre al pagamento delle spese processuali, il ricorrente può essere condannato a versare una somma tra i mille e i tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Come viene valutata la destinazione allo spaccio di una sostanza?
I giudici considerano il quantitativo della sostanza detenuta, le modalità del controllo e il comportamento complessivo dell’imputato per determinare la finalità di cessione a terzi.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1722 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1722 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2022
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/07/2020 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto che i motivi dedotti da entrambi i ricorrenti sono affetti da genericità, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Messina, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in ordine alla ritenuta destinazione allo spaccio della sostanza detenuta in ragione del quantitativo, delle altre modalità del controllo e del comportamento complessivo tenuto dagli imputati;
ritenuto che la stessa genericità affligge anche il motivo articolato dal solo COGNOME NOME in riferimento alla condanna per il reato di furto aggravato dall’art. 625, n.2 c.p., per la negazione della manomissione che è stata invece ritenuta suffragata anche dai rilievi fotografici;
ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. A9 bLectiaa,é;
Il Pres’d nte
Così deciso il 12:2=ind 2022
Il Con l’ere estensore
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