Inammissibilità ricorso per cassazione: i rischi della genericità
L’inammissibilità ricorso per cassazione rappresenta uno dei principali ostacoli tecnici nel processo penale, specialmente quando l’atto di impugnazione non rispetta i rigidi criteri di specificità richiesti dalla legge. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha chiarito che la mancanza di un confronto diretto con le motivazioni della sentenza di appello conduce inevitabilmente al rigetto del ricorso.
Il caso di furto aggravato e il ricorso generico
La vicenda trae origine da una condanna per furto aggravato emessa in primo grado e confermata dalla Corte d’Appello. Gli imputati hanno proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando vizi nella decisione di merito. Tuttavia, l’analisi dei magistrati di legittimità ha evidenziato una lacuna fondamentale: i motivi di ricorso erano privi di qualsiasi riferimento concreto ai fatti esaminati o alle norme che si assumevano violate.
La funzione del giudizio di legittimità
Il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio in cui si possono ridiscutere i fatti. Esso serve esclusivamente a verificare se i giudici di merito abbiano applicato correttamente la legge. Se il ricorrente si limita a contestazioni vaghe, si configura l’inammissibilità ricorso per cassazione.
Inammissibilità ricorso per cassazione e obbligo di specificità
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, i motivi di ricorso devono essere specifici e devono ‘dialogare’ con la sentenza impugnata. Non è sufficiente riproporre le stesse difese già respinte in appello senza spiegare perché la risposta dei giudici di secondo grado sia giuridicamente errata.
Le conseguenze della condanna pecuniaria
Oltre alla conferma della condanna penale, l’inammissibilità comporta sanzioni economiche. Nel caso in esame, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle Ammende, come deterrente contro l’abuso dello strumento giudiziario.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha fondato la propria decisione sul rilievo che l’unico motivo di ricorso presentato era assolutamente generico. I giudici hanno osservato che l’atto non conteneva alcuna analisi critica della valutazione dei fatti compiuta dalla Corte d’Appello. In assenza di un’articolazione logico-giuridica che contesti puntualmente i passaggi della sentenza impugnata, il ricorso viene considerato come non proposto. Viene richiamato il principio di diritto secondo cui l’impugnazione deve necessariamente confrontarsi con le argomentazioni che sorreggono la decisione censurata, pena la sanzione dell’inammissibilità.
Le conclusioni
Il provvedimento sottolinea l’importanza di una difesa tecnica estremamente rigorosa nella fase di legittimità. L’inammissibilità ricorso per cassazione non è solo una questione formale, ma riflette la necessità che il controllo della Suprema Corte sia attivato solo su questioni di diritto concrete e ben documentate. Per i cittadini, questo significa che ogni tentativo di impugnazione deve essere supportato da una strategia legale che individui con precisione l’errore del giudice precedente, evitando ricorsi meramente dilatori che portano a pesanti sanzioni pecuniarie.
Perché un ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Il ricorso è inammissibile se i motivi sono generici, non si confrontano con la sentenza impugnata o non riguardano violazioni di legge specifiche.
Cosa si rischia in caso di ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, a una sanzione pecuniaria tra 1.000 e 3.000 euro verso la Cassa delle Ammende.
Si possono contestare i fatti nel giudizio di Cassazione?
No, la Cassazione valuta solo la corretta applicazione delle norme giuridiche e la logicità della motivazione, senza riesaminare le prove o i fatti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41241 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41241 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/09/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CROTONE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia di primo grado di condanna dei ricorrenti per il reato di furto aggravato;
Considerato che l’unico motivo dei ricorsi è assolutamente generico, privo di qualsivoglia riferimento ai fatti esaminati nei gradi di merito, alla loro valutazione e alle norme che sarebbero state violate;
Ritenuta quindi l’inammissibilità dei ricorsi proposti, vieppiù alla luce del principio per il quale i motivi di ricorso per cassazione devono confrontarsi con le argomentazioni sottese alla pronuncia impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 – 01);
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/09/2023