Inammissibilità ricorso per Cassazione: il dovere di specificità dei motivi
L’inammissibilità ricorso per Cassazione rappresenta uno dei principali scogli processuali nel terzo grado di giudizio. Quando un’impugnazione si limita a riproporre le medesime argomentazioni già respinte nei gradi precedenti, senza contestare puntualmente i passaggi logici della sentenza impugnata, il ricorso è destinato al rigetto immediato. Questo è quanto emerge da una recente ordinanza della Suprema Corte, che ha analizzato un caso di condanna per reati commessi in concorso.
L’analisi dei fatti e il ricorso
Il caso riguardava un imputato condannato in appello per condotte aggravate dalla presenza di più persone riunite. La difesa aveva proposto ricorso basandosi su due punti principali: la contestazione dell’aggravante numerica e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Secondo la tesi difensiva, i testimoni avrebbero visto fuggire una sola persona, rendendo inapplicabile l’aggravante della pluralità di agenti. Inoltre, veniva lamentata l’eccessiva severità nel negare le attenuanti, nonostante una proposta di concordato in appello.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha evidenziato che le doglianze erano meramente ripetitive e non scalfivano la motivazione della Corte d’Appello. In particolare, la tesi della fuga solitaria è stata definita apodittica e smentita dalle risultanze processuali che confermavano l’autoria collettiva. La mera formulazione di un’istanza di concordato non accolta, inoltre, non costituisce di per sé un elemento valutabile positivamente per la riduzione della pena.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sul principio di specificità dei motivi di ricorso. La Cassazione chiarisce che non è sufficiente manifestare dissenso rispetto alla decisione di merito, ma è necessario indicare con precisione i vizi logici o giuridici della sentenza. Nel caso di specie, il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto correttamente motivato sulla base della gravità del fatto e dell’assenza di condotte post-delittuose meritevoli di premio. La Corte ha inoltre rilevato che il ricorrente non ha saputo spiegare perché il mancato accoglimento del concordato da parte del Procuratore Generale dovesse tradursi in un vizio della sentenza.
Le conclusioni
Le conclusioni dei giudici portano alla dichiarazione di inammissibilità con conseguenze onerose per il ricorrente. Oltre alle spese processuali, è stata inflitta una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, come previsto per i ricorsi manifestamente infondati. Questa pronuncia ribadisce che il ricorso per Cassazione non può essere utilizzato come un “terzo grado di merito” per riesaminare i fatti, ma deve restare un controllo di legittimità rigoroso e specifico.
Quando un ricorso per Cassazione viene considerato inammissibile?
Il ricorso è inammissibile quando i motivi sono generici, ripetitivi o non si confrontano direttamente con le motivazioni espresse nella sentenza che si intende impugnare.
Cosa comporta l’aggravante delle più persone riunite?
Comporta un aumento della pena quando il reato è commesso da più soggetti che agiscono contemporaneamente, aumentando la capacità offensiva della condotta.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, al versamento di una somma tra mille e tremila euro alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48611 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48611 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto i due motivi di impugnazione, relativi alla contestazione dell’agravante delle più persone riunite ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono meramente ripetitivi perché non si confrontano affatto con la motivazione sui due menzionati punti. In particolare la puntuale analisi sulla autoria collettiva delle condotte viene contrastata solo con affermazioni apodittiche e non veritiere (sul fatto che i testimoni abbiano visto fuggire solo un individuo) mentre le considerazioni sulla mancata concessione delle attenuanti (per la gravità del fatto e per la assenza di condotte positivamente valutabili) son contrastate in sostanza dalla sola, inconferente circostanza di aver formulato una istanza ex art. 599 bis c.p.p. non accolta dal Procuratore Generale d’udienza, senza nemmeno peritarsi di indicarne le ragioni;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12/09/2023 Il AVV_NOTAIO COGNOME