Inammissibilità ricorso per Cassazione: quando i motivi sono generici
L’inammissibilità ricorso per Cassazione rappresenta uno degli ostacoli principali per chi intende impugnare una sentenza di secondo grado senza una strategia difensiva rigorosa. La recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce come la semplice ripetizione di argomenti già trattati in appello possa precludere l’accesso al giudizio di legittimità.
I fatti di causa e il ricorso
Il caso trae origine dalla condanna di un soggetto per reati contro il patrimonio. La difesa aveva proposto ricorso lamentando una presunta illogicità della motivazione riguardo alla responsabilità penale e chiedendo la derubricazione del fatto in una fattispecie di furto meno grave. Un ulteriore motivo di ricorso riguardava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l’eccessività della pena inflitta, ritenuta sproporzionata rispetto ai fatti contestati.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno dichiarato l’inammissibilità ricorso per Cassazione per tutti i motivi presentati. La Corte ha rilevato che le prime due doglianze non erano specifiche, ma costituivano una mera riproposizione di quanto già dedotto e ampiamente smentito dai giudici di merito. In sostanza, il ricorrente non ha assolto alla funzione critica necessaria per un ricorso in Cassazione, limitandosi a contestare genericamente il compendio probatorio senza scalfirne la logica.
La discrezionalità nel calcolo della pena
Per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio, la Cassazione ha sottolineato che la graduazione della pena e la valutazione delle attenuanti sono prerogative esclusive del giudice di merito. Se la motivazione della sentenza impugnata appare congrua e fa riferimento agli elementi decisivi del caso, il giudice di legittimità non può intervenire per modificare una scelta che rientra nei poteri discrezionali previsti dagli articoli 132 e 133 del codice penale.
Le motivazioni
Le motivazioni del rigetto risiedono nella natura stessa del giudizio di legittimità. La Cassazione non è un terzo grado di merito in cui si possono riesaminare le prove, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla tenuta logica della motivazione. Quando i motivi di ricorso sono “apparenti” o meramente ripetitivi, non viene soddisfatto il requisito di specificità richiesto dal codice di procedura penale. Inoltre, l’onere argomentativo del giudice di merito è stato ritenuto pienamente assolto attraverso il richiamo a elementi fattuali rilevanti che giustificavano sia la responsabilità che l’entità della sanzione.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza ribadisce che l’inammissibilità ricorso per Cassazione è la conseguenza inevitabile di una difesa che non si confronta direttamente con le ragioni espresse nella sentenza di appello. Il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, a titolo di sanzione per aver proposto un ricorso manifestamente infondato. Questo provvedimento sottolinea l’importanza di una redazione tecnica dei motivi di ricorso, che devono essere sempre puntuali, specifici e orientati a evidenziare errori di diritto o vizi logici macroscopici.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile per genericità?
Il ricorso è inammissibile se si limita a ripetere le stesse critiche già esposte in appello senza contestare specificamente i punti della nuova sentenza.
Il giudice è obbligato a concedere le attenuanti generiche?
No, la concessione delle attenuanti è una scelta discrezionale del giudice che deve essere motivata in base alla gravità del reato e alla personalità del reo.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e solitamente al versamento di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48592 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48592 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
a
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che i primi due motivi di ricorso, che contestano la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale del ricorrente per i reati contestati ed in relazione alla mancata riqualificazione del fatto di cui al capo A) nella più lieve ipotesi di cui all’art. 624 cod. pen., so indeducibili poiché fondati su profili che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 4 e ss. della sentenza impugnata sul compendio probatorio gravante sul prevenuto e pag. 6 della sentenza impugnata sulle ragioni della mancata derubricazione del fatto nell’ipotesi di cui all’art. 624 cod. pen.);
considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonché all’eccessivo aumento della pena determinato ex artt. 81 cpv. e 61 n. 11 cod. pen. e alla susseguente mancata riduzione della stessa, è manifestamente infondato poiché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena – anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; osservato che nella specie l’onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto tanto in primo che in secondo grado attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 7 della sentenza impugnata e pg. 7 della sentenza di primo grado);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Co deciso in Roma, il 12/09/2023 Il cjonsigliere NOME