Inammissibilità ricorso per cassazione: il rigetto dei motivi generici
L’inammissibilità ricorso per cassazione rappresenta un esito processuale definitivo quando le doglianze presentate dalla difesa risultano prive di fondamento logico o non supportate da prove concrete. Nel caso analizzato dalla sentenza n. 9895/2026, la Suprema Corte ha ribadito che la semplice allegazione di fatti, senza una dimostrazione rigorosa, non può scalfire la solidità di una sentenza di appello ben motivata.
I fatti di causa
La vicenda trae origine dalla condanna di un soggetto per l’asportazione di beni riconducibili a una realtà societaria. L’imputato aveva proposto ricorso lamentando un presunto difetto di motivazione della sentenza di secondo grado e la violazione di norme processuali. La tesi difensiva si basava principalmente su due pilastri: l’esistenza di un fallimento societario che avrebbe dovuto mutare la qualificazione o la procedibilità del fatto e l’asserita irregolarità della querela presentata dall’ente pubblico di riscossione.
Inammissibilità ricorso per cassazione: la decisione
I giudici di legittimità hanno esaminato gli atti, rilevando come la sentenza impugnata fosse, al contrario di quanto sostenuto, dotata di una struttura logica lineare e coerente. La Corte ha evidenziato che il ricorso non introduceva elementi nuovi o critiche specifiche capaci di disarticolare il ragionamento dei giudici di merito, limitandosi a riproporre questioni già ampiamente trattate e risolte.
Inammissibilità ricorso per cassazione e prova del fallimento
Un punto centrale della decisione riguarda l’onere della prova. La difesa aveva allegato il fallimento della società senza tuttavia fornirne prova documentale o temporale. Questo vuoto probatorio ha reso impossibile determinare se l’asportazione dei beni fosse avvenuta prima o dopo la dichiarazione di fallimento, rendendo la doglianza del tutto irrilevante ai fini della decisione. Inoltre, la Corte ha confermato che la querela era stata regolarmente proposta dal legale rappresentante dell’ente di riscossione, eliminando ogni dubbio sulla procedibilità dell’azione penale.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha motivato l’inammissibilità sottolineando la manifesta infondatezza dei motivi. Quando un provvedimento impugnato mostra una disamina esauriente dei dati processuali e una logica priva di vizi, il ricorso che si limita a contestazioni generiche deve essere rigettato. La mancanza di prova circa lo stato fallimentare e la regolarità formale della querela hanno blindato la decisione di merito, rendendo superfluo ogni ulteriore approfondimento.
Le conclusioni
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Oltre alle spese, è stata inflitta una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale per i casi di ricorsi manifestamente infondati. Questa pronuncia sottolinea l’importanza di una strategia difensiva basata su prove certe e motivi di diritto specifici.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Il ricorso è inammissibile se i motivi sono manifestamente infondati, generici o se non contestano puntualmente le ragioni logiche della sentenza impugnata.
Qual è l’importanza della prova del fallimento in un processo per asportazione di beni?
La prova del fallimento è cruciale per stabilire la rilevanza penale del fatto e la corretta qualificazione giuridica, specialmente riguardo alla tempistica delle condotte contestate.
Cosa comporta la condanna ai sensi dell’articolo 616 c.p.p.?
Comporta l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese del procedimento e una somma equitativa in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9895 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9895 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SASSARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
1, letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi con esso dedotti sono manifestamente infondati, in quanto afferenti a asseriti difetti della motivazione, che la lettura del provvedime impugNOME dimostra essere esistente, connotata da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali, nonché a violazione di norme processuali palesemente smentita dagli atti processuali;
rilevato, in particolare, che dalla sentenza impugnata emerge: a) che la difesa ha solo allegato e non provato che la società sia fallita, sicché non è dato sapere se il presunto fallimento sia intervenuto prima o dopo l’asportazione dei beni; b) che la querela è stata regolarmente proposta dalla persona offesa, legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in data 6 marzo 2026
r estensore II