Inammissibilità ricorso per Cassazione: i motivi
Il sistema processuale penale richiede rigore e precisione nell’articolazione delle difese. Recentemente, la Suprema Corte si è pronunciata su un caso emblematico di inammissibilità ricorso per Cassazione, ricordando che il diritto di difesa deve essere esercitato attraverso critiche puntuali e non mere lamentele generiche. La mancanza di specificità nell’atto di impugnazione porta inevitabilmente alla chiusura del procedimento senza un esame del merito.
I fatti e la decisione della Corte
Il caso ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma. Il ricorrente lamentava presunti difetti motivazionali della sentenza di secondo grado, sostenendo che i giudici d’appello si fossero limitati ad aderire acriticamente alla decisione del primo grado, trascurando alcune risultanze processuali. Tuttavia, l’analisi condotta dalla Settima Sezione Penale ha evidenziato come tali censure fossero totalmente prive dei requisiti minimi previsti dalla legge.
La Corte di Cassazione ha ribadito che il ricorso non può limitarsi a una contestazione vaga, ma deve confrontarsi con le argomentazioni specifiche contenute nella sentenza impugnata. Nel caso di specie, il ricorrente non ha indicato quali fossero le prove ignorate né ha saputo articolare un ragionamento critico verso la motivazione dei giudici territoriali.
Perché l’inammissibilità ricorso per Cassazione è inevitabile?
L’ordinamento prevede che i motivi di ricorso debbano essere specifici e pertinenti. Se un atto di impugnazione si limita a riproporre le stesse questioni già risolte in appello senza contestare le nuove risposte fornite dai giudici, scatta automaticamente l’inammissibilità. Questo meccanismo serve a garantire che la Cassazione intervenga solo su vizi di legittimità reali e non su semplici richieste di riesame dei fatti già accertati.
L’inammissibilità comporta anche una conseguenza economica non trascurabile per il ricorrente, che oltre alle spese del procedimento è tenuto a versare una somma a titolo di sanzione pecuniaria, proporzionata alla mancanza di fondamento del ricorso.
Le motivazioni
I giudici hanno rilevato che il ricorso era caratterizzato da un’estrema indeterminatezza. Non sono state precisate le doglianze effettive né è stato chiarito in che modo i giudici di merito avrebbero errato nel loro percorso logico. Le censure sono state giudicate carenti rispetto agli articoli 581 e 591 del codice di procedura penale, poiché non offrivano una critica argomentata alla sentenza impugnata, impedendo di fatto alla Corte di esercitare il proprio sindacato di legittimità.
Le conclusioni
In conclusione, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato l’imputato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questo provvedimento conferma che l’accesso alla giustizia di legittimità richiede una tecnica redazionale precisa e non ammette l’uso di formule di stile o contestazioni generiche, pena la sanzione economica e la perdita del diritto al riesame del caso.
Cosa accade se i motivi di un ricorso in Cassazione sono troppo generici?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile, impedendo alla Corte di esaminare il caso, e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quali articoli regolano la specificità del ricorso penale?
Gli articoli 581 e 591 del codice di procedura penale stabiliscono i requisiti di ammissibilità e l’obbligo di indicare con precisione i motivi dell’impugnazione.
A quanto ammonta la sanzione per un ricorso inammissibile?
Nel caso specifico esaminato, la Corte ha stabilito una sanzione di tremila euro da versare in favore della Cassa delle ammende, oltre alle normali spese processuali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9266 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9266 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME NOME;
ritenuto che risulta generico per indeterminatezza e aspecificità l’unico motivo di ricorso, con cui, denunciando presunti difetti motivazionali, senza precisare quali sarebbero effettivamente le doglianze avanzate con i motivi d’appello e trascurate dalla Corte territoriale, ci si è limitati a contestare una mera adesione dei giudic di appello al percorso logico argomentativo del giudice di primo grado e la mancata indicazione delle risultanze processuali ritenute determinanti per l’affermazione del giudizio di responsabilità;
che le censure avanzate dal ricorrente sono prive dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità del ricorso, dagli artt. 581, comma 1 e 591, comma 1, cod. proc. pen., perché non indicano con concreta specificità le ragioni che sono alla base della censura formulata, e omettono di assolvere la tipica funzione di una puntuale critica argomentata avverso la congrua e logica motivazione della sentenza impugnata (si vedano le pagg. 2 e 3 della impugnata sentenza), non consentendo così al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 18 novembre 2025.