L’inammissibilità ricorso per Cassazione nel processo penale
Il sistema giudiziario italiano prevede limiti rigorosi per l’accesso al terzo grado di giudizio. Recentemente, un’ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito ulteriormente i confini entro cui un ricorso può essere accolto, ribadendo i criteri che portano all’inammissibilità ricorso per Cassazione quando le doglianze dei ricorrenti esulano dalle competenze della Suprema Corte.
Analisi dei fatti e del procedimento
Il caso trae origine dalla condanna di due individui per il reato di falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in atti pubblici (articoli 479 e 476 del codice penale). La Corte di Appello di Messina aveva confermato la sentenza di primo grado, ritenendo entrambi responsabili delle condotte contestate. I condannati hanno quindi proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando principalmente una presunta violazione della legge penale e vizi di motivazione riguardo alla valutazione delle prove.
In particolare, il primo motivo di ricorso puntava a contestare la ricostruzione del quadro probatorio effettuata dai giudici di merito. Il secondo motivo, invece, riguardava il mancato riconoscimento di una pena sostitutiva della detenzione, questione che non era stata affrontata nei precedenti gradi di giudizio.
I limiti del controllo di legittimità
Uno degli aspetti centrali che determinano l’inammissibilità ricorso per Cassazione è il tentativo di indurre la Corte a una rivalutazione dei fatti. La Cassazione non è un “terzo grado di merito”: il suo compito non è quello di stabilire se un imputato sia colpevole o innocente attraverso una nuova lettura delle prove, ma solo di verificare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente la legge e fornito una motivazione logica e coerente.
Nel caso in esame, i ricorrenti hanno cercato di proporre una versione alternativa della vicenda processuale, chiedendo di fatto un nuovo esame delle fonti probatorie. Tale approccio è stato ritenuto estraneo al perimetro del giudizio di legittimità, rendendo il ricorso non consentito dalla legge.
Inammissibilità ricorso per Cassazione per motivi nuovi
Un altro pilastro fondamentale della procedura penale è che non possono essere presentati in Cassazione motivi di doglianza che non siano stati già sollevati in sede di appello. La questione della pena sostitutiva, sollevata dai ricorrenti per la prima volta davanti alla Suprema Corte, è stata dichiarata inammissibile proprio per la sua natura “inedita”.
Il combinato disposto degli articoli 606 e 609 del codice di procedura penale impedisce infatti di dedurre per la prima volta questioni che coinvolgono profili di discrezionalità del giudice di merito se queste non hanno formato oggetto del precedente scrutinio. Questa regola serve a garantire la stabilità delle decisioni e il corretto svolgimento delle fasi processuali.
le motivazioni
La Corte ha motivato l’ordinanza rilevando che il primo motivo di ricorso era palesemente volto a ottenere una surrettizia rivalutazione del merito, operazione preclusa in sede di legittimità. La motivazione della Corte d’Appello è stata giudicata solida e immune da vizi logici, mentre le censure dei ricorrenti apparivano aspecifiche e meramente riproduttive di questioni già risolte. Riguardo al secondo motivo, l’ordinanza sottolinea come la questione della sostituzione della pena sia un tema di merito che richiede una specifica istanza e una valutazione discrezionale che non può essere attivata direttamente in Cassazione se omessa nei gradi precedenti.
le conclusioni
In conclusione, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi, condannando i soggetti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Questo provvedimento ricorda a professionisti e cittadini che il ricorso per Cassazione deve essere rigorosamente ancorato a vizi di diritto e non può trasformarsi in un tentativo di riaprire il processo sui fatti già accertati. La precisione tecnica nella redazione dei motivi di appello resta dunque la condizione essenziale per evitare una pronuncia di inammissibilità nelle fasi successive.
Si possono presentare nuove prove davanti alla Corte di Cassazione?
No, la Cassazione valuta solo se la legge è stata applicata correttamente e se la motivazione dei giudici precedenti è logica, senza poter esaminare nuove prove o rivalutare quelle esistenti.
Cosa comporta l’inammissibilità del ricorso in termini economici?
L’inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, di una somma pecuniaria che può variare tra mille e tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
È possibile contestare la mancata concessione di una pena sostitutiva solo in Cassazione?
No, le questioni relative alla pena sostitutiva devono essere sollevate già nel giudizio di appello, altrimenti vengono considerate motivi nuovi e dichiarate inammissibili in sede di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6946 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6946 Anno 2026
Presidente: BELMONTE NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA COGNOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/01/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure con la quale gli imputati erano stati ritenuti responsabili entrambi del delitto all’art. 479 in relazione all’art. 476 comma 2 cod. pen. ed il solo COGNOME anch delitto di cui agli artt. 61 n. 2, 479 in relazione all’art. 476 comma 2 cod. pen
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunzi violazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all’affermazione responsabilità e alla valutazione del quadro probatorio, non è consentito dalla l in sede di legittimità, perché volto a prefigurare una rivalutazione elo altern rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e av pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processua valorizzate dai giudici di merito (si veda, in particolare, pag. 5 del provvedim impugnato); IL ricorso procede in buona sostanza ad una totale rinnovata ricostruzione della vicenda sia processuale che sostanziale come nell’ambito di terzo grado di giudizio;
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti lament violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento di una pena sostituti della pena detentiva, è inedito, posto che non risulta dall’incontestata sinte motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata, e neppure dall’at dì appello, che il deducente avesse formulato doglianze in ordine, appunto, al tem dedotto, di modo che, trattandosi di questione che involge profili di merito (os attinenti all’uso della discrezionalità del giudice) non può essere dedotta per la volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, c 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q» M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spes processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 19 novembre 2025
Il consig iere estensore
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