Inammissibilità Ricorso per Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
L’accesso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma è regolato da criteri molto stringenti. Un recente provvedimento della Suprema Corte illustra perfettamente le ragioni che possono portare alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione, una decisione che impedisce l’esame nel merito della questione. Questo articolo analizza un’ordinanza che chiarisce l’importanza di formulare motivi di ricorso specifici e pertinenti, evitando di trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito.
I Fatti del Caso
Due soggetti, condannati in primo grado per i reati di lesioni personali pluriaggravate e detenzione illegale di arma da sparo, vedevano la loro sentenza confermata dalla Corte di Appello. Non rassegnati, decidevano di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, affidandosi a diversi motivi per cercare di ottenere l’annullamento della condanna. Tuttavia, l’esito del loro tentativo è stato negativo, con la Suprema Corte che ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili.
I Motivi del Ricorso e l’Inammissibilità in Cassazione
L’analisi dei motivi presentati è cruciale per comprendere la decisione della Corte. Il primo ricorrente basava la sua difesa su quattro punti:
1. Erronea applicazione di un’attenuante: I primi due motivi lamentavano un errore nella riduzione della pena, ma la Corte ha rilevato che erano aspecifici, poiché non tenevano conto del fatto che i giudici di merito avevano già applicato tale attenuante nella sua massima estensione.
2. Mancata concessione delle attenuanti generiche: Gli altri due motivi denunciavano la mancata applicazione delle attenuanti generiche, ma anche in questo caso sono stati ritenuti aspecifici perché non si confrontavano con l’adeguata motivazione fornita dalla Corte d’Appello su quel punto.
Il secondo ricorrente, invece, presentava un unico motivo con cui contestava la valutazione delle prove. Anche questo motivo è stato giudicato inammissibile per due ragioni fondamentali:
* Aspecificità: Si concentrava solo su una parte delle prove, ignorando il ragionamento probatorio complessivo seguito dai giudici.
* Non consentito in sede di legittimità: Il motivo mirava a una nuova e alternativa valutazione delle prove, un’attività che è preclusa alla Corte di Cassazione, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge e non riesaminare i fatti.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso per cassazione, ha ribadito principi procedurali fondamentali. Un ricorso è ‘aspecifico’ quando non instaura un dialogo critico con la sentenza impugnata. Non è sufficiente enunciare un vizio in astratto; è necessario dimostrare come quel vizio si sia concretizzato nella specifica motivazione del giudice di merito. Ignorare le argomentazioni della Corte d’Appello, come hanno fatto i ricorrenti, equivale a presentare un ricorso ‘scollegato’ dalla realtà processuale, destinato all’inammissibilità.
Inoltre, la Corte ha sottolineato il confine invalicabile tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. La Cassazione non è un ‘terzo grado’ dove si possono riproporre le proprie interpretazioni dei fatti. Chiedere alla Corte di ‘rileggere’ le prove o di valutarle diversamente significa invadere una competenza che appartiene esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado. Tale tentativo, se non supportato dalla denuncia di un ‘travisamento della prova’ (ovvero l’utilizzo di una prova inesistente o palesemente fraintesa), è destinato a fallire.
Le Conclusioni
La decisione in esame è un monito per chi intende adire la Suprema Corte. Per superare il vaglio di ammissibilità, un ricorso deve essere redatto con estremo rigore tecnico. I motivi devono essere specifici, pertinenti e focalizzati su questioni di diritto o vizi logici manifesti della motivazione, senza mai sconfinare in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio. La conseguenza dell’inammissibilità non è solo la fine del percorso processuale, con la condanna che diventa definitiva, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria, rendendo ancora più gravoso l’esito per il ricorrente.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i motivi sono ‘aspecifici’, cioè non si confrontano direttamente con le ragioni della sentenza impugnata, oppure se sono ‘non consentiti’, come quando chiedono alla Corte una nuova valutazione dei fatti e delle prove, compito che spetta ai giudici di merito.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘aspecifico’?
Significa che il motivo è formulato in modo generico e non critica puntualmente la motivazione della sentenza precedente. Ad esempio, lamentare la mancata applicazione di un’attenuante senza contestare le argomentazioni specifiche con cui il giudice di merito ha già giustificato la sua decisione su quel punto.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che la Corte non esamini il merito del ricorso. Di conseguenza, la sentenza di condanna diventa definitiva e il ricorrente è condannato a pagare le spese processuali e una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2933 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2933 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/12/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a NAPOLI il 15/11/1991 COGNOME NOME nato a NAPOLI il 26/07/1993
avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale gli imputati erano stati ritenuti responsabili dei reati di lesioni persona pluriaggravate e di detenzione illegale di arma comune da sparo;
ritenuto che il ricorso proposto da COGNOME sia inammissibile perché costituito da:
un primo e un secondo motivo, con i quali egli denunzia erronea applicazione della legge penale nonché vizi di motivazione in ordine alla riduzione della pena in applicazione dell’attenuante di cui all’art. 416-bis.1, comma terzo, cod. pen., che sono aspecifici, in quanto non si confrontano con quanto riportato dalla Corte di merito (si veda pag. 11 della sentenza di appello), secondo cui la suddetta circostanza attenuante era stata applicata dal primo Giudice nella sua massima estensione;
– un terzo e un quarto motivo, con i quali il ricorrente denunzia l’inosservanza della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, che sono aspecifici in quanto non si confrontano con quanto statuito dai Giudici di merito, che adeguatamente motivano sul punto (v. pag. 12 della sentenza di appello);
ritenuto che il ricorso proposto da Cammino sia inammissibile perché costituito da:
– un unico motivo, con il quale denunzia l’inosservanza della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla valutazione del compendio probatorio; motivo che, oltre a essere aspecifico in quanto si concentra solo su una parte del suddetto compendio e non con il complessivo ragionamento probatorio, è anche non consentito in sede di legittimità perché finalizzato a realizzare una rivalutazione e/o una rilettura alternativa delle fonti probatorie, risultando avulso da una pertinente individuazione di specifici travisamenti dei dati processuali, congruamente valorizzati dai Giudici di merito (si vedano, in particolare, le pagg. 7 e 8 del provvedimento impugnato);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 dicembre 2024 Il consigliere estensore COGNOME9>
Il Presidente