Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7137 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7137 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati di tentata rapina ed evasione, non deducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano pag. 4-7 della sentenza impugnata nella quale la corte ha correttamente ritenuto l’odierno ricorrente responsabile dei reati a lui ascritti), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critic argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso che lamenta violazione di legge, con particolare riferimento agli artt. 62 bis, 99 e 69 cod. Pen., è manifestamente infondat perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di meri che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nel specie l’onere argonnentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare pagg della sentenza impugnata);
Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che lamenta manifesta illogicità del motivazione, con particolare riferimento alla responsabilità ed al coinvolgimento dell’odierno ricorrente nella vicenda processuale, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quan fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 13/01/2026