Inammissibilità ricorso per Cassazione: i limiti del giudizio
L’inammissibilità ricorso per Cassazione rappresenta uno dei filtri più rigorosi del nostro sistema giudiziario. Recentemente, la Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: il ricorso non può trasformarsi in un terzo grado di merito. Quando le contestazioni riguardano esclusivamente la ricostruzione dei fatti, la Cassazione non ha il potere di intervenire.
Nel caso analizzato, un soggetto era stato condannato per i reati di furto in abitazione ed estorsione aggravata. Nonostante la Corte d’Appello avesse già riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati, rideterminando la pena, la difesa ha tentato di impugnare la sentenza contestando la responsabilità penale.
Il confine tra fatto e diritto
Il cuore della decisione risiede nella distinzione tra questioni di fatto e questioni di diritto. Il ricorrente ha basato il proprio atto su doglianze relative alla correttezza della motivazione sulla responsabilità. Tuttavia, tali critiche entravano nel merito della vicenda, cercando di ottenere una nuova valutazione delle prove.
La legge stabilisce chiaramente che in sede di legittimità sono ammessi solo motivi specifici, come la violazione di norme di legge o la mancanza assoluta di logica nella motivazione. Contestare la “verità” dei fatti accertati nei gradi precedenti rende il ricorso non consentito.
Le conseguenze procedurali ed economiche
Presentare un ricorso privo dei requisiti di legge comporta conseguenze pesanti. Oltre alla conferma della condanna, l’ordinanza prevede il pagamento delle spese processuali. A questo si aggiunge una sanzione pecuniaria da versare alla Cassa delle Ammende, quantificata in questo caso in tremila euro.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha rilevato che l’unico motivo di ricorso era incentrato su punti di fatto. Tali doglianze non sono ammissibili davanti ai giudici di legittimità, poiché richiederebbero un nuovo esame delle prove che è riservato esclusivamente ai giudici di merito. La motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta immune da vizi logici rilevabili in questa sede.
Le conclusioni
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile in quanto non rispettava i limiti imposti dal codice di procedura penale. La decisione sottolinea l’importanza di una redazione tecnica accurata dei motivi di impugnazione, che devono sempre vertere su profili di diritto per poter essere presi in considerazione dalla Corte di Cassazione.
Perché un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Il ricorso è inammissibile se si limita a contestare la ricostruzione dei fatti operata dai giudici precedenti, anziché denunciare violazioni di legge o vizi logici della motivazione.
Quali sono le sanzioni per un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, al versamento di una somma tra i mille e i tremila euro alla Cassa delle Ammende.
Si può richiedere un nuovo esame delle prove in Cassazione?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità e non può riesaminare le prove o i fatti, ma solo verificare che la legge sia stata applicata correttamente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1462 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1462 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/11/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VITERBO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che, in riforma della decisione impugnata, ha ritenuto il vincolo della continuazione tra i fatti contestati nei procedimenti riuniti e rideterminato il trattamento sanzionatorio per i reati di furto in abitazione e di estorsione aggravata;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 624-bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2022
Il Consigliere estensore