Inammissibilità ricorso per cassazione: i limiti dell’impugnazione
L’inammissibilità ricorso per cassazione rappresenta un limite invalicabile nel sistema delle impugnazioni penali. Quando un atto viene proposto al di fuori dei casi tassativamente previsti dalla legge, la Suprema Corte non può entrare nel merito della vicenda, limitandosi a rilevare il vizio procedurale. Questo meccanismo serve a garantire la certezza del diritto e a evitare il proliferare di ricorsi privi di fondamento giuridico.
I fatti all’origine della controversia
Nel caso in esame, due soggetti hanno proposto ricorso contro un’ordinanza emessa dalla Settima sezione penale della Corte di Cassazione. Tale ordinanza aveva già dichiarato inammissibili i loro precedenti ricorsi contro una sentenza della Corte di Appello. I ricorrenti lamentavano, in particolare, la mancata assunzione di una prova ritenuta decisiva e chiedevano di essere esaminati personalmente. Tuttavia, la natura dell’atto presentato non corrispondeva a nessuno degli strumenti di impugnazione previsti dall’ordinamento per contestare una decisione di legittimità già assunta.
La decisione dell’organo giurisdizionale
La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. I giudici hanno rilevato che l’impugnazione era stata proposta al di fuori delle ipotesi previste dal codice di rito. In particolare, è stato chiarito che l’atto non poteva essere qualificato come ricorso straordinario per errore di fatto, l’unico strumento che, a determinate e rigorose condizioni, permette di rimettere in discussione una decisione della Cassazione. Di conseguenza, la declaratoria di inammissibilità è stata pronunciata senza formalità, seguendo la procedura accelerata prevista per i casi di manifesta infondatezza o vizi procedurali insanabili.
Le motivazioni
Le ragioni della decisione risiedono nel principio di tassatività dei mezzi di impugnazione. L’inammissibilità ricorso per cassazione scatta automaticamente quando il ricorrente tenta di utilizzare uno strumento non previsto per quel tipo di provvedimento. La Corte ha evidenziato che non è possibile sollecitare un nuovo esame di legittimità se non attraverso i canali specifici previsti dall’articolo 625-bis del codice di procedura penale. Inoltre, la Corte ha ravvisato un elevato coefficiente di colpa nella condotta dei ricorrenti, i quali hanno attivato la macchina giudiziaria con un’istanza palesemente contraria alle norme procedurali.
Le conclusioni
In conclusione, il ricorso è stato rigettato con pesanti conseguenze per le parti. Oltre alla conferma dell’inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria sottolinea l’importanza di una corretta valutazione tecnica prima di procedere con un’impugnazione in sede di legittimità, poiché l’abuso dello strumento processuale viene sanzionato severamente per tutelare l’efficienza del sistema giudiziario.
Cosa succede se si presenta un ricorso non previsto dal codice di procedura?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile senza formalità e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Si può impugnare una decisione della Cassazione che dichiara un ricorso inammissibile?
In linea generale no, salvo i casi limitatissimi di ricorso straordinario per errore di fatto previsti dall’articolo 625-bis c.p.p.
A quanto ammonta la sanzione per un ricorso inammissibile?
La somma da versare alla Cassa delle ammende è stabilita dal giudice in base al grado di colpa e, in questo caso, è stata fissata in tremila euro per ciascun ricorrente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 956 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 4 Num. 956 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/11/2022
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CURINGA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a LAMEZIA TERME il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/06/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
e
n
FATTO E DIRITTO
NOME e NOME COGNOME hanno presentato ricorsi per cassazione avverso l’ordinanza n. 23957/2022 emessa dalla Settima sezione penale della Corte di Cassazione – con la quale erano stati dichiarati inammissibili i ricorsi proposti dai COGNOME avverso la sentenza del 21.6.2021 emessa dalla Corte di appello di Catanzaro – per mancata assunzione di una prova decisiva e con richiesta dei ricorrenti di essere esaminati.
I ricorsi sono inammissibili, in quanto proposti al di fuori delle ipotesi di impugnazione previste dal codice di rito, non trattandosi di ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità dell’odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
All’inammissibilità dei ricorsi segue per legge la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo all’elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 novembre 2022
Il Consigli estensore
Il Presidente