L’inammissibilità ricorso per cassazione nei reati di furto
In ambito penale, il diritto di difesa trova il suo culmine nel ricorso dinanzi alla Suprema Corte. Tuttavia, non ogni doglianza può trovare accoglimento, specialmente quando si scontra con i rigidi criteri procedurali. Recentemente, i giudici di legittimità si sono pronunciati su un caso di inammissibilità ricorso per cassazione relativo a un’imputazione per furto, chiarendo i confini tra questioni di merito e questioni di legittimità.
Analisi dei fatti di causa
La vicenda trae origine dalla condanna di un soggetto per il reato di furto, confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello competente. L’imputato aveva proposto ricorso lamentando principalmente due aspetti: la mancata riqualificazione del fatto e il mancato riconoscimento dell’attenuante legata al risarcimento del danno. Secondo la tesi difensiva, i giudici di merito avrebbero travisato alcune prove e valutato erroneamente la congruità della somma versata alla persona offesa prima del giudizio.
La decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso del tutto inammissibile. I giudici hanno sottolineato come le censure mosse dalla difesa fossero meramente riproduttive di argomenti già ampiamente vagliati e respinti nelle fasi precedenti con motivazioni logiche. È stato ribadito che il giudizio di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito in cui si rivalutano le prove, a meno che non vi sia un vizio motivazionale macroscopico che renda il provvedimento immune da ogni logica.
Le motivazioni
Le ragioni del rigetto risiedono nella natura stessa del ricorso presentato. La Corte ha chiarito che il vizio di travisamento della prova può essere invocato con successo solo se l’errore riguarda un elemento decisivo, ovvero capace di scardinare l’intero impianto accusatorio. Nel caso specifico, l’errore lamentato dalla difesa non era considerato dirimente ai fini della decisione finale.
In merito all’attenuante del risarcimento del danno, prevista dall’articolo 62 n. 6 del codice penale, la Suprema Corte ha precisato un principio fondamentale: la riparazione deve essere integrale. Poiché la somma corrisposta dal ricorrente non copriva l’intero valore dei beni sottratti, così come descritti nel capo d’imputazione, i giudici non hanno potuto concedere il beneficio richiesto. Questo squilibrio tra danno causato e risarcimento offerto ha reso la motivazione della Corte d’Appello corretta e non censurabile.
Le conclusioni
Il provvedimento si conclude con la conferma della sentenza di appello e l’inevitabile aggravio delle spese per il ricorrente. La dichiarazione di inammissibilità ricorso per cassazione comporta infatti, per legge, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. In questo caso, la somma è stata quantificata in tremila euro da versare in favore della Cassa delle Ammende. Tale esito evidenzia l’importanza di una strategia difensiva che punti su vizi di diritto reali e non su tentativi di riaprire discussioni sui fatti già chiuse nei gradi precedenti.
Cosa succede se il risarcimento del danno non copre l’intero valore dei beni rubati?
Se la somma risarcita non copre integralmente il valore dei beni sottratti come individuati nel capo d’imputazione, il giudice non può riconoscere l’attenuante specifica del risarcimento del danno.
Quando un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile?
Il ricorso è inammissibile quando i motivi sono generici, ripropongono questioni di fatto già decise nei gradi precedenti o tentano una rivalutazione delle prove non consentita in sede di legittimità.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Oltre al pagamento delle spese processuali, il ricorrente può essere condannato al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, solitamente quantificata tra mille e tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8834 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8834 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
considerato che tutti i motivi di ricorso, con i quali si deduce mancata riqualificazione del fatto di cui al capo F) dell’imputazione nel delitto di furt nonché violazione di legge e illogicità della motivazione in relazione alla circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 6), cod. pen., sono meramente riproduttivi di profili di censura in punto di fatto già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici, oltre che tesi a una inammissibile rivalutazione nel merito delle prove assunte, ciò a fronte di una motivazione del provvedimento impugnato che appare immune da vizi;
considerato che in relazione al secondo motivo non ricorre il denunciato travisamento della prova poiché l’errore in cui è incorsa la Corte non si riferisce a elemento dirimente ai fini del riconoscimento dell’attenuante invocata e che la Corte ha osservato che la somma risarcita non copre il valore dei beni sottratti come individuati nel capo d’imputazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 13 gennaio 2026
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