Inammissibilità ricorso per Cassazione: i limiti del sindacato di legittimità
L’Inammissibilità ricorso per Cassazione rappresenta un filtro fondamentale per garantire che la Suprema Corte si occupi esclusivamente di questioni di diritto, evitando che il terzo grado di giudizio diventi una mera ripetizione del merito. Nel caso in esame, la Settima Sezione Penale ha affrontato il ricorso di un imputato che contestava il trattamento sanzionatorio applicato nei gradi precedenti.
I fatti di causa
Un imputato, condannato in secondo grado, proponeva ricorso per Cassazione lamentando due profili principali: la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena, ritenuta eccessiva rispetto al minimo edittale. La difesa sosteneva che i giudici di merito non avessero adeguatamente valutato gli elementi a favore del reo, limitandosi a una conferma della condanna senza un’analisi approfondita delle sollecitazioni difensive.
La decisione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno rilevato che le doglianze sollevate non rispettavano i requisiti minimi di specificità richiesti per l’accesso al giudizio di legittimità. In particolare, la questione delle attenuanti generiche non era stata formulata come un vero e proprio motivo di appello, ma era rimasta confinata a una generica richiesta durante la discussione, sulla quale la Corte d’Appello si era comunque pronunciata in modo logico e coerente.
Le motivazioni
Le motivazioni del rigetto risiedono nella natura stessa del ricorso per Cassazione. La Corte ha chiarito che non è possibile dedurre in sede di legittimità motivi che non siano stati specificamente articolati nell’atto di appello. Se una questione viene solo accennata o sollecitata genericamente, e il giudice di secondo grado risponde con una motivazione sufficiente e non illogica, il ricorrente non può riproporre la medesima censura in Cassazione sperando in una rivalutazione dei fatti. Inoltre, per quanto riguarda la misura della pena, la Corte ha sottolineato che il discostamento dal minimo edittale era stato puntualmente motivato dai giudici di merito, rendendo la scelta insindacabile in questa sede.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza ribadisce che il ricorso per Cassazione deve fondarsi su vizi di legge precisi e non può risolversi in una richiesta di revisione della pena o delle attenuanti se queste sono state già congruamente trattate nei gradi precedenti. L’inammissibilità ha comportato per il ricorrente non solo il rigetto delle istanze, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a conferma del rigore processuale richiesto per l’accesso alla Suprema Corte.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile per genericità?
Il ricorso è inammissibile se non contesta specifici punti della sentenza o se ripropone questioni di fatto già risolte dai giudici di merito con motivazione logica.
Si possono chiedere le attenuanti generiche direttamente in Cassazione?
No, le attenuanti generiche devono essere oggetto di uno specifico motivo di appello; se non sono state chieste correttamente in secondo grado, non possono essere dedotte in Cassazione.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile?
Oltre al rigetto, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma tra mille e tremila euro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 735 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 735 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/11/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MAZARA DEL VALLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/01/2022 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
!etto i ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto afferenti alla mancata applicazione delle generiche, non fatte oggetto di specifico motivo d di semplice sollecitazione difensiva comunque affrontata e superata dalla sentenza g con argomentazione sufficiente e non illogica
alla misura della pena, solo genericamente contrastata in appello e comunque puntu motivata nella scelta relativa al discostamento dal minimo edittalet hlevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. broc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de : -;: -ocessuall e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Cosi deciso il 4 novembre 2022.