Inammissibilità ricorso per cassazione: i limiti procedurali
L’inammissibilità ricorso per cassazione rappresenta un pilastro fondamentale della procedura penale italiana, volto a garantire che il giudizio di legittimità non si trasformi in un improprio terzo grado di merito. La recente ordinanza della Suprema Corte ha ribadito con fermezza che i motivi di ricorso devono essere stati preventivamente sottoposti al vaglio del giudice di appello, pena la preclusione definitiva di ogni doglianza in sede di legittimità.
Analisi dei fatti e inammissibilità ricorso per cassazione
La vicenda processuale riguarda un soggetto condannato per il reato di evasione ai sensi dell’articolo 385 del Codice Penale. Inizialmente, la difesa si era concentrata sulla natura del luogo in cui l’imputato era stato rintracciato, sostenendo che si trattasse di un’area pertinente al domicilio di detenzione. Tuttavia, dopo la conferma della condanna in appello, il ricorrente ha presentato ricorso per cassazione introducendo nuove lamentele riguardanti la mancata concessione delle attenuanti generiche e l’eccessiva severità della pena. Questa variazione della linea difensiva ha spostato il focus dal fatto storico alla misura della punizione.
La decisione della Corte sull’inammissibilità ricorso per cassazione
I giudici della settima sezione penale hanno dichiarato il ricorso inammissibile senza entrare nel merito delle questioni sollevate. La Corte ha rilevato che le critiche relative al trattamento sanzionatorio non erano mai state dedotte come motivo di appello. Di conseguenza, l’impugnazione è stata ritenuta contraria ai principi di specificità e tempestività richiesti dal codice di rito. Oltre al rigetto del ricorso, la Corte ha disposto la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria significativa in favore della Cassa delle ammende, sottolineando la natura pretestuosa o tecnicamente errata dell’impugnazione.
Le motivazioni
Il fondamento giuridico della decisione risiede nell’articolo 606, comma 3, del Codice di Procedura Penale, il quale sancisce il divieto di proporre in Cassazione motivi nuovi rispetto a quelli presentati in appello. La Suprema Corte ha chiarito che il giudizio di legittimità ha una funzione di controllo sulla correttezza della decisione impugnata rispetto ai motivi di gravame originari. Poiché l’atto di appello si limitava a contestare la configurabilità del reato di evasione sotto il profilo fattuale, ogni successiva contestazione sulla misura della pena o sulle attenuanti risulta tardiva. Tale meccanismo processuale serve a evitare che le parti possano riservarsi argomenti difensivi per le fasi successive, garantendo la lealtà e la completezza del contraddittorio fin dai gradi di merito. La Corte ha inoltre precisato che l’inammissibilità colpisce non solo i motivi manifestamente infondati, ma anche quelli che, pur potendo avere un astratto rilievo, non sono stati sottoposti al vaglio del giudice di secondo grado, rendendo la sentenza di appello definitiva su quei punti specifici.
Le conclusioni
L’inammissibilità del ricorso comporta la definitività della condanna e l’obbligo di rifondere le spese di giustizia. La pronuncia sottolinea l’importanza di una pianificazione strategica della difesa sin dal primo atto di impugnazione. Non è possibile sanare in Cassazione le lacune difensive del giudizio di appello, specialmente per quanto riguarda la determinazione della pena e il riconoscimento delle circostanze attenuanti. La decisione ribadisce che la corretta articolazione dei motivi di appello è il presupposto indispensabile per accedere validamente al controllo di legittimità della Suprema Corte. Le implicazioni pratiche sono chiare: ogni aspetto della sentenza di primo grado che si intende contestare deve essere inserito nell’atto di appello, poiché il silenzio su un punto equivale a un’accettazione implicita che non può più essere messa in discussione davanti ai giudici di legittimità.
Si possono presentare nuovi motivi di ricorso direttamente in Cassazione?
No, i motivi non dedotti in appello non possono essere proposti per la prima volta davanti alla Suprema Corte, pena l’inammissibilità.
Cosa succede se il ricorso viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e solitamente a una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Qual è il rischio di contestare solo la pena in Cassazione?
Se la contestazione sulla severità della pena non è stata sollevata in appello, il ricorso sarà rigettato senza un esame nel merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 294 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 294 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 28321NUMERO_DOCUMENTO22 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 385 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che l’unica doglianza, relativa al vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione delle attenuanti generiche e alla eccessiva severità del trattamento sanzionatorio, non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall’atto di appello che verteva unicamente sulla pertinenzialità dell’area ove l’imputato era stato ritrovato, così da non potersi ritenere configurabile l’evasione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19/12/2022