Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11094 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11094 Anno 2026
Presidente: BELMONTE NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
che NOME COGNOME ricorre avviso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo, che ha confermato la condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt. 81, 99, 624, 625 n. 2 e 61 n. 7 cod. pen.;
che il primo motivo di ricorso – che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità – non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché perché si risolve in una lettura alternativa delle fonti probatorie, invocando un apprezzamento in fatto estraneo al sindacato legittimità in quanto avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dalla Corte d’appello;
che il secondo motivo di ricorso – che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità – è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 febbraio 2026