Inammissibilità ricorso per cassazione: i limiti del giudizio di legittimità
L’inammissibilità ricorso per cassazione rappresenta uno dei temi più delicati nel diritto processuale penale, specialmente quando le doglianze della difesa si scontrano con i limiti strutturali del giudizio dinanzi agli Ermellini. La recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce che non è possibile utilizzare il ricorso di legittimità per richiedere una terza valutazione dei fatti già ampiamente analizzati nei gradi precedenti.
Il caso oggetto di esame
Un imputato ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte d’Appello, contestando specificamente due punti: il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la conferma della recidiva. Secondo la difesa, il giudice di merito non avrebbe valutato correttamente gli elementi a favore del reo, applicando un trattamento sanzionatorio eccessivamente severo. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha evidenziato come tali motivi fossero una semplice riproposizione di quanto già discusso in appello.
La decisione della Suprema Corte
La Corte ha dichiarato l’inammissibilità ricorso per cassazione poiché le censure mosse non riguardavano violazioni di legge o vizi logici della motivazione, ma miravano a ottenere una diversa interpretazione delle prove. In sede di legittimità, il controllo è limitato alla coerenza del ragionamento giuridico e non può estendersi alla ricostruzione storica degli eventi o alla scelta discrezionale del giudice di merito, se quest’ultima è adeguatamente motivata.
Il ruolo delle attenuanti e della recidiva
Il riconoscimento delle attenuanti generiche e l’applicazione della recidiva rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito. Se la sentenza impugnata offre una lettura logica e coerente delle acquisizioni processuali, la Cassazione non può intervenire. Nel caso di specie, i giudici di merito avevano già fornito argomenti giuridici corretti e immuni da vizi, rendendo le nuove contestazioni del tutto inammissibili.
Le motivazioni
Le motivazioni del rigetto risiedono nella natura stessa del ricorso per cassazione. La Corte ha osservato che i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già vagliati. Il giudice di merito aveva operato una lettura logica delle prove, rendendo le valutazioni insindacabili. L’assenza di nuovi elementi di diritto o di errori procedurali macroscopici ha portato inevitabilmente alla dichiarazione di inammissibilità, in linea con il dettato dell’articolo 606 del codice di procedura penale.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza ribadisce che il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di merito. L’inammissibilità ricorso per cassazione scatta automaticamente quando l’atto di impugnazione non si confronta con la motivazione della sentenza d’appello ma si limita a reiterare le medesime tesi difensive già respinte. Oltre alla conferma della condanna, l’inammissibilità comporta per il ricorrente l’obbligo di versare le spese processuali e una sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende, sottolineando la necessità di una difesa tecnica estremamente rigorosa e mirata esclusivamente ai vizi di legittimità.
Cosa rende un ricorso per cassazione inammissibile?
Un ricorso è inammissibile se ripropone questioni di merito già decise o se non indica specifici vizi di legittimità previsti dalla legge.
Si può contestare la recidiva in Cassazione?
Sì, ma solo se si dimostra che il giudice di merito ha applicato la legge in modo errato o ha fornito una motivazione totalmente illogica.
Quali sono le conseguenze economiche dell’inammissibilità?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, di una somma tra i mille e i tremila euro alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42519 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42519 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 06/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a POPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; 7
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono con legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura mancato riconoscimento delle generiche e alla disapplicazione della contestata recidiva- già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici d merito alla luce di una coerente e logica lettura delle acquisizioni processuali, tal relativi valutazioni di merito immuni da censure prospettabili in questa sede;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’a proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 6 luglio 2023.