Inammissibilità ricorso per cassazione: i limiti del sindacato di legittimità
Nel panorama giuridico italiano, l’inammissibilità ricorso per cassazione rappresenta uno sbarramento procedurale fondamentale. Questo istituto garantisce che la Suprema Corte operi esclusivamente come giudice della legge, evitando che il terzo grado di giudizio diventi una mera ripetizione del processo di merito.
Il perimetro del giudizio di legittimità
Il caso in esame riguarda un cittadino condannato per atti di violenza e minaccia compiuti all’interno di una caserma contro pubblici ufficiali. La difesa ha tentato di contestare la ricostruzione dei fatti e la mancata concessione di attenuanti, ma tali doglianze si sono scontrate con la natura stessa del giudizio di legittimità.
L’inammissibilità ricorso per cassazione scatta inevitabilmente quando i motivi presentati sono meramente riproduttivi di profili di fatto. In altre parole, non è possibile chiedere alla Cassazione di valutare nuovamente le prove o di fornire una diversa interpretazione degli eventi se il giudice di merito ha già fornito una motivazione logica e corretta.
Esclusione della particolare tenuità e sanzioni
Un punto centrale della decisione riguarda l’applicazione dell’art. 131-bis del codice penale. La Corte ha chiarito che la violenza esercitata, unita a gravi e reiterati precedenti penali, preclude l’accesso al beneficio della particolare tenuità del fatto. La condotta non può essere considerata di lieve entità quando è accompagnata da minacce volte a ostacolare un atto d’ufficio, specialmente se consumata in luoghi istituzionali.
L’inammissibilità ricorso per cassazione comporta inoltre conseguenze economiche per il ricorrente, il quale viene condannato non solo alle spese processuali, ma anche al pagamento di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha fondato la propria decisione sulla natura aspecifica dei motivi di ricorso. È stato rilevato che le censure mosse dalla difesa non erano idonee a scalfire la sentenza di appello, poiché miravano a una rivalutazione dei fatti già adeguatamente esaminati. La gravità intrinseca della condotta violenta e lo stato di pluripregiudicato del soggetto sono stati ritenuti elementi insuperabili per la concessione di benefici o sanzioni sostitutive. La motivazione della corte territoriale è stata giudicata solida e priva di vizi logici, rendendo il ricorso non conforme ai canoni previsti per l’accesso al sindacato di legittimità.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza ribadisce che il ricorso per cassazione non può essere utilizzato come una “terza istanza” per rimettere in discussione il merito della vicenda. La presenza di precedenti penali specifici e la gratuità della violenza esercitata sono fattori determinanti che blindano la decisione di merito. Chi presenta un ricorso basato su argomenti già ampiamente vagliati dai giudici precedenti si espone a una dichiarazione di inammissibilità, con il conseguente obbligo di sostenere le spese legali e la sanzione amministrativa verso la Cassa delle ammende.
Cosa accade se i motivi del ricorso in Cassazione riguardano solo i fatti?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile perché la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità e non può riesaminare le prove o i fatti già accertati nei gradi precedenti.
Si può ottenere la causa di non punibilità per particolare tenuità in caso di recidiva?
No, la presenza di precedenti penali gravi e reiterati, unita a una condotta violenta e ingiustificata, preclude l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Quali sono le sanzioni pecuniarie per un ricorso dichiarato inammissibile?
Oltre al pagamento delle spese del procedimento, il ricorrente è solitamente condannato al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8247 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8247 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/06/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
116/ RG. 27706
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sent epigrafe indicata;
esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili in fatto e di adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice d atteso lo spintonamento degli operanti, le minacce profferite ai loro danni per osta atto del loro ufficio peraltro all’interno della Caserma, tanto da rendere inammissib perché declinata in fatto, la valutazione della condotta come reazione e la censu mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. motivata a pag. 3 con la v ingiustificata e i gravi e reiterati precedenti anche specifici;
ritenuto che i motivi sul trattamento sanzioNOMErio sono generici ed aspecifici alla gratuità della violenza esercitata e dell’applicazione, comunque, delle circostanze a generiche a fronte della ritenuta recidiva reiterata, pena mantenuta quasi nei limi (pag. 3), con evidenziazione da parte della sentenza della condizione di pluripregiud COGNOME, già sottoposto alla misura di prevenzione, con ripetuta violazio provvedimenti dell’Autorità, preclusivi dell’applicazione delle sanzioni sostitutive (pag. 4);
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 6/2/2026