Inammissibilità ricorso per cassazione: i limiti del controllo di legittimità
L’inammissibilità ricorso per cassazione costituisce un limite invalicabile per chiunque intenda sottoporre nuovamente al vaglio giudiziario i fatti di una causa penale. La funzione della Suprema Corte non è quella di celebrare un terzo grado di merito, bensì di garantire l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge.
I fatti e il ricorso presentato
Il caso in esame riguarda un imputato condannato nei primi due gradi di giudizio per reati penali. La difesa ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, deducendo come unico motivo l’illogicità della motivazione. In particolare, il ricorrente denunciava una ricostruzione storica dei fatti differente da quella accolta dai giudici di merito, auspicando una nuova valutazione delle risultanze processuali.
La decisione della Suprema Corte
La settima sezione penale ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha ribadito un principio cardine del nostro ordinamento: in sede di legittimità, non è consentito sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta nei precedenti gradi. Il controllo della Cassazione deve limitarsi a saggiare la tenuta logica della pronuncia, senza poter attingere a modelli di ragionamento esterni o alternativi proposti dalle parti.
Il vaglio della motivazione
I giudici hanno rilevato che la Corte d’Appello aveva esplicitato con chiarezza le ragioni del proprio convincimento. La motivazione è stata giudicata esente da vizi logici, avendo fatto corretta applicazione degli argomenti giuridici necessari per la dichiarazione di responsabilità penale. Quando la struttura argomentativa della sentenza impugnata è coerente e completa, il ricorso che mira a una diversa interpretazione dei fatti è destinato inevitabilmente al rigetto.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza si fondano sulla natura stessa del giudizio di legittimità. La legge preclude alla Corte di Cassazione di riesaminare il materiale probatorio per fornire una versione dei fatti diversa da quella cristallizzata nel merito. Il vizio di motivazione, per essere rilevante, deve emergere direttamente dal testo del provvedimento impugnato e deve consistere in una manifesta illogicità o contraddittorietà che mini la base razionale della decisione. Nel caso di specie, la difesa non ha evidenziato una reale frattura logica, ma ha semplicemente proposto una lettura alternativa degli eventi, operazione non ammessa in questa sede.
Le conclusioni
Le conclusioni della Corte portano alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Oltre al rigetto delle istanze difensive, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. In aggiunta, in virtù della natura manifestamente infondata o irrituale dell’impugnazione, è stata comminata una sanzione pecuniaria di tremila euro da versare alla Cassa delle Ammende. Questa decisione sottolinea l’importanza di formulare ricorsi basati su reali violazioni di legge o vizi logici intrinseci, evitando tentativi di revisione fattuale che appesantiscono inutilmente il sistema giudiziario.
Perché la Cassazione non può riesaminare i fatti del processo?
La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità e il suo compito è verificare se la legge è stata applicata correttamente e se la motivazione è logica. Non può sostituire la propria valutazione delle prove a quella del giudice di merito.
Cosa si intende per vizio logico della motivazione?
Si verifica quando il ragionamento del giudice nella sentenza presenta contraddizioni, lacune o passaggi illogici che rendono incomprensibile o irragionevole la decisione presa rispetto alle prove raccolte.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, viene condannato a versare una somma di denaro alla Cassa delle Ammende, che può variare in base alla gravità dell’inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41645 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41645 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
5.6,’^ ^
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce l’illogicità della motivazione p a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per i delitti contes denunciando una diversa ricostruzione storica dei fatti, non è consentito dalla legge in sed legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la pr valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutua dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, pur confermando decisione di primo grado, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, facendo applicazio di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità del prevenut sussistenza dei reati (si veda, in particolare, pag. 3);
rilevato, pertanto, che il rieorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 26 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente