Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41085 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41085 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BOSCOTRECASE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’impugnata sentenza (pronunciata il 21 dicembre 2022), la Corte di appello Milano ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Como aveva condannato NOME per il reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 7, cod. pen.;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore;
che il ricorrente, con l’unico motivo di ricorso, ha articolato alcune censure ch essendo state da lui riferite alla categoria dei vizi di motivazione e di erronea applicazion legge penale, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., sono all’evidenza dirette a ottene inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell’allegazione di specifici trav di prove (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), e in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o d illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesa applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nell sentenza impugnata (cfr. pagine 3 e 4 della sentenza), con le quali il ricorrente non effettivamente confrontato, rendendo così il ricorso privo anche della necessaria specifi estri nseca ;
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 27/09/2023