Inammissibilità ricorso per Cassazione: i rischi della genericità
L’inammissibilità ricorso per Cassazione rappresenta uno degli esiti più frequenti quando l’impugnazione non rispetta i rigorosi criteri di specificità e pertinenza stabiliti dal codice di procedura penale. Una recente ordinanza della Suprema Corte mette in luce come la strategia difensiva debba essere coerente lungo tutti i gradi di giudizio per evitare il rigetto immediato.
I fatti di causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un cittadino avverso una sentenza della Corte di Appello di Roma. L’imputato aveva deciso di impugnare la decisione di secondo grado cercando di rimettere in discussione la propria responsabilità penale. Tuttavia, analizzando gli atti del precedente grado di giudizio, è emerso che la difesa, davanti alla Corte d’Appello, aveva limitato le proprie doglianze esclusivamente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno rilevato che il motivo dedotto nel ricorso era affetto da una palese genericità. La Corte ha riscontrato una discrepanza insanabile tra quanto richiesto in appello e quanto proposto in sede di Cassazione. Poiché la questione della responsabilità non era stata oggetto di specifico gravame nel secondo grado, essa non poteva essere introdotta per la prima volta davanti ai giudici di legittimità.
Inammissibilità ricorso per Cassazione e motivi nuovi
Il sistema processuale italiano impedisce di sottoporre alla Cassazione temi che non sono stati preventivamente esaminati dal giudice d’appello, a meno che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio. Quando un ricorso ignora questo principio, incorre inevitabilmente nella sanzione dell’inammissibilità.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla natura stessa del giudizio di legittimità. Il ricorso è stato ritenuto manifestamente generico perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Inoltre, il tentativo di contestare la responsabilità penale in questa sede è stato considerato tardivo e improprio, dato che l’appello era stato circoscritto al solo trattamento sanzionatorio. La legge impone che i motivi di ricorso siano specifici e correlati a quanto discusso nei gradi precedenti.
Le conclusioni
Le conclusioni tratte dalla Suprema Corte portano alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Oltre al rigetto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione sottolinea l’importanza di una pianificazione difensiva tecnica e puntuale, che non lasci spazio a improvvisazioni o a motivi privi di fondamento procedurale.
Cosa rende un ricorso per Cassazione manifestamente generico?
Un ricorso è generico quando non indica con precisione le violazioni di legge contestate o quando propone motivi che non sono stati discussi nel precedente grado di appello.
Si può contestare la colpevolezza in Cassazione se in appello si è chiesta solo la riduzione della pena?
No, non è possibile introdurre in Cassazione questioni sulla responsabilità penale se queste non sono state oggetto di specifico motivo di impugnazione durante il processo di appello.
Quali sono le sanzioni in caso di ricorso dichiarato inammissibile?
Oltre al pagamento delle spese processuali, il ricorrente viene solitamente condannato a versare una somma pecuniaria, in questo caso tremila euro, alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44112 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44112 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso è manifestamente generico avendo ad og questione sulla responsabilità non dedottoOn appello, essendo questo limitato al ricono delle attenuanti generiche;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conda ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/9/2023