Inammissibilità ricorso per cassazione: i limiti del giudizio di legittimità
L’inammissibilità ricorso per cassazione rappresenta un tema centrale per chiunque si trovi ad affrontare l’ultimo grado di giudizio. Spesso si tende a considerare la Suprema Corte come un terzo grado di merito, ma la realtà giuridica è ben diversa. Una recente ordinanza della Sezione Settima Penale chiarisce i confini invalicabili tra la valutazione dei fatti e il controllo di diritto.
Il caso e l’inammissibilità ricorso per cassazione
La vicenda trae origine dalla condanna di un soggetto per violazione della normativa sugli stupefacenti. L’imputato, dopo la sentenza sfavorevole in Appello, ha proposto ricorso basandosi su diversi motivi: l’illogicità della motivazione riguardo alle prove, la richiesta di derubricazione del reato nel comma 5 dell’art. 73 (lieve entità), il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la contestazione della recidiva.
Il fulcro della decisione ruota attorno alla natura stessa dell’impugnazione. Quando un ricorso si limita a sollecitare una “rinnovata valutazione delle risultanze istruttorie”, si scontra inevitabilmente con la dichiarazione di inammissibilità. La Cassazione non può, per legge, sostituirsi ai giudici di merito nella lettura delle prove, ma deve limitarsi a verificare che il ragionamento seguito sia logico e rispettoso delle norme.
La ripetitività dei motivi di gravame
Un altro aspetto critico che conduce all’inammissibilità ricorso per cassazione è la riproposizione di censure già espresse e respinte nei gradi precedenti. Se la Corte d’Appello ha fornito una risposta congrua, logica e non contraddittoria alle lamentele della difesa, il ricorrente non può limitarsi a “copiare e incollare” le stesse doglianze davanti agli Ermellini.
Nel caso in esame, la Corte ha rilevato che i motivi relativi al trattamento sanzionatorio e alla qualificazione del reato erano stati già motivatamente disattesi in secondo grado. La mancanza di nuovi elementi di diritto o di vizi logici macroscopici rende il ricorso privo della specificità necessaria per essere esaminato.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sulla distinzione tra vizio di motivazione e riesame del merito. I giudici hanno chiarito che il primo motivo di ricorso era inammissibile poiché mirava esclusivamente a ottenere una diversa interpretazione del compendio probatorio, operazione estranea al giudizio di legittimità. Per quanto riguarda gli altri punti, la Corte ha evidenziato come la sentenza impugnata fosse già dotata di una motivazione solida e immune da vizi, avendo correttamente analizzato la condotta accertata e i criteri di determinazione della pena. La riproposizione di argomenti già esaminati, senza scalfire la logica della decisione precedente, determina il difetto di specificità del ricorso.
Le conclusioni
Le conclusioni tratte dalla Corte portano alla dichiarazione di inammissibilità totale del ricorso. Oltre al rigetto delle istanze difensive, l’ordinanza dispone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, in linea con la normativa vigente volta a scoraggiare ricorsi manifestamente infondati o dilatori, è stata inflitta la sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questo provvedimento sottolinea l’importanza di una redazione tecnica dei motivi di ricorso, che devono sempre vertere su violazioni di legge o vizi logici evidenti, evitando di trasformare la Cassazione in una sede di replica del processo di merito.
Cosa accade se il ricorso in Cassazione richiede di valutare nuovamente le prove?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile perché la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità e non può compiere un nuovo esame dei fatti o delle prove raccolte.
Si possono riproporre in Cassazione le stesse critiche già fatte in Appello?
No, se la Corte d’Appello ha già risposto in modo logico e completo, la semplice riproposizione degli stessi motivi senza nuovi rilievi giuridici causa l’inammissibilità.
Quali sono le sanzioni per un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese del procedimento e di una somma pecuniaria, solitamente tra i 1.000 e i 6.000 euro, a favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44089 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44089 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che, con il primo motivo, ribadito con successiva memoria, NOME COGNOME deduce l’illogicità della motivazione con riferimento all’interpretazione del compendio probatorio; ,
Considerato che il Motivo è inammissibile, in quanto la censura si risolve in una sollecitazione a una rinnovata valutazione delle risultanze istruttorie giudizio di legittimità;
Ritenuto che gli ulteriori motivi, relativi alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine alla mancata derubricazione della condotta accertata ai sensi del quinto comma dell’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, alla mancata applicazione delle attenuanti generiche nella massima estensione, alla mancata esclusione della recidiva e alla determinazione del trattamento sanzionatorio, si risolvono nella riproposi2:ione di censure già dedotti e motivatamente disattesiin appello, con motivazione congrua e non illogica (pagg. 12-14 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 settembre 2023.