Inammissibilità ricorso per Cassazione: i limiti del giudizio di legittimità
L’inammissibilità ricorso per Cassazione rappresenta un pilastro fondamentale del sistema processuale italiano, agendo come filtro per evitare che la Suprema Corte venga investita di questioni già risolte o non pertinenti alla sua funzione. Recentemente, una pronuncia della Sezione Settima Penale ha chiarito ulteriormente i confini tra il merito del processo e il controllo di legittimità.
Analisi dei fatti
Il caso trae origine dalla condanna di un imputato per violazione della normativa sugli stupefacenti, ai sensi dell’art. 73 del d.P.R. 309/1990. Dopo la conferma della sentenza in secondo grado da parte della Corte di Appello, la difesa ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione. Le lamentele riguardavano principalmente la valutazione degli elementi oggettivi di responsabilità, i vizi di motivazione e l’entità della pena inflitta. Tuttavia, tali argomentazioni apparivano come una riproposizione di quanto già esaminato e respinto dai giudici di merito.
Decisione dell’organo giurisdizionale
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Oltre al rigetto delle istanze difensive, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione sottolinea come l’impugnazione non possa trasformarsi in un terzo grado di giudizio in cui si ridiscutono i fatti, ma debba limitarsi a evidenziare errori di diritto o mancanze logiche macroscopiche nella sentenza impugnata.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla natura reiterativa delle doglianze. I giudici hanno rilevato che l’imputato ha formulato critiche già adeguatamente vagliate e disattese con argomenti corretti dalla Corte distrettuale. Il ricorso è stato qualificato come una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto, attività che è preclusa alla Corte di Cassazione. La funzione nomofilattica della Suprema Corte, infatti, non permette di sostituire la propria valutazione dei fatti a quella del giudice di merito, purché quest’ultima sia sorretta da una motivazione logica e coerente. La mancanza di nuovi elementi o di specifiche violazioni di legge ha reso il ricorso privo della specificità necessaria per superare il vaglio di ammissibilità.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che l’inammissibilità ricorso per Cassazione scatta inevitabilmente quando la difesa tenta di rimettere in discussione il merito della vicenda senza apportare critiche puntuali alla struttura giuridica della decisione precedente. Per i cittadini e i professionisti, questo significa che il ricorso di legittimità deve essere costruito su basi tecniche estremamente solide, evitando di riproporre genericamente le stesse tesi difensive già bocciate nei gradi precedenti. La condanna pecuniaria alla Cassa delle ammende funge da deterrente contro l’abuso dello strumento dell’impugnazione, finalizzato a garantire l’efficienza del sistema giudiziario.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile?
Il ricorso è inammissibile se si limita a ripetere argomenti già respinti nei gradi precedenti o se richiede alla Cassazione di valutare nuovamente i fatti, compito che spetta solo ai giudici di merito.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, al versamento di una somma tra i mille e i tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Si può contestare la misura della pena in Cassazione?
Sì, ma solo se si dimostra che il giudice di merito ha violato la legge o ha fornito una motivazione totalmente illogica o assente nel determinare la sanzione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43901 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43901 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a VITTORIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Caltanissetta confermava la pronuncia di primo grado con la quale NOME COGNOME era stato condannato in relazione al reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990;
che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l’imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine alla valutazione delle prove, all’accertamento della responsabilità in relazione egli elementi oggettivi, nonché al trattamento sanzionatorio;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l’imputatO ha formulato doglianze reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v. pagg. 3-6 provv. impugn.), che OL, ricorrente ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto;
che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dell ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/10/2023