Inammissibilità ricorso per Cassazione: i limiti del giudizio di legittimità
L’inammissibilità ricorso per Cassazione rappresenta un tema centrale per chiunque si trovi ad affrontare l’ultimo grado di giudizio penale. Spesso si commette l’errore di considerare la Suprema Corte come un terzo grado di merito, dove poter ridiscutere i fatti della causa. Tuttavia, la funzione della Cassazione è limitata alla verifica della corretta applicazione della legge e della logicità della motivazione.
I fatti e il ricorso presentato
Due imputati hanno proposto ricorso avverso una sentenza della Corte di Appello di Bari, lamentando una errata valutazione del materiale probatorio. In particolare, la difesa contestava la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, cercando di ottenere una nuova valutazione delle prove raccolte durante le fasi precedenti del processo. Tra i punti sollevati, vi era anche la questione di alcune dichiarazioni non sottoscritte presenti nel verbale di arresto, ritenute però irrilevanti ai fini della decisione finale.
La decisione della Corte di Cassazione
I giudici della settima sezione penale hanno dichiarato i ricorsi inammissibili. La Corte ha rilevato che i motivi proposti non erano consentiti in sede di legittimità, in quanto si limitavano a riprodurre censure di fatto già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito. La sentenza impugnata è stata ritenuta solida, basata su una lettura puntuale e non incongrua delle prove, senza l’utilizzo di elementi probatori inutilizzabili.
Le motivazioni
Le motivazioni del provvedimento si fondano sulla natura stessa del ricorso per Cassazione. La Corte ha chiarito che non è possibile presentare doglianze che siano mere riproduzioni di quanto già discusso in appello, specialmente quando il giudice di merito ha fornito argomenti giuridici corretti e logici. L’inammissibilità ricorso per Cassazione scatta inevitabilmente quando il ricorrente non contesta un vizio di legge specifico, ma tenta di sollecitare una nuova interpretazione dei fatti, operazione preclusa ai giudici di legittimità. Inoltre, la Corte ha sottolineato che l’eventuale presenza di dichiarazioni non sottoscritte nel verbale di arresto non inficia la tenuta della sentenza se tali elementi sono stati correttamente ritenuti irrilevanti nel quadro probatorio complessivo.
Le conclusioni
In conclusione, il rigetto dei ricorsi ha comportato l’applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione ribadisce l’importanza di una difesa tecnica che sappia distinguere tra questioni di merito e vizi di legittimità, evitando ricorsi esplorativi che portano inevitabilmente a pesanti conseguenze economiche per l’assistito.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato inammissibile?
Il ricorso è inammissibile quando si limita a contestare la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito invece di denunciare violazioni di legge o vizi logici della motivazione.
Si possono riproporre in Cassazione le stesse difese dell’appello?
No, se i giudici d’appello hanno già risposto in modo logico e corretto a tali difese, riproporle senza nuovi argomenti di diritto porta alla dichiarazione di inammissibilità.
Quali sono i costi di un ricorso dichiarato inammissibile?
Oltre alle spese processuali, il ricorrente è tenuto a versare una somma di denaro, solitamente tra i mille e i tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46941 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46941 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 27/10/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a SAN SEVERO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a CANOSA DI PUGLIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/05/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse comune di NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti da legge sede di legittimità in quanto rassegna mere doglianze in punto di fatto, riproduttiv profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici giudice di merito all’esito di una puntuale e non manifestamente incong -ua lettura del materiale probatorio resa, del resto, senza avvalersi di emergenze non utilizzabili vedi pag. 6 quanto a ritenuta irrilevanza, ai fini della decisione, delle dichiarazioni riportate e non sottosc verbale di arresto)
;levato che aTinammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod proc. Dem
Dichiara inammissibili i ricorse condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27 ottobre 2023.