Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51371 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 51371 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 10/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COLLICENZA NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 25726NUMERO_DOCUMENTO23 COLLICENZA
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze, relative alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della destinazione della sostanza all’uso personale, non risultano essere state previamente dedotte come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall’atto di appello, vertente unicamente sulla attribuibilità della sostanza all’imputato;
che, sotto i profili della mancata applicazione delle attenuanti generiche e della dosimetria della pena, le doglianze sono aspecifiche in quanto non si confrontano con la puntuale e esaustiva valutazione effettuata dalla Corte territoriale (v. pag. 2-3);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in tavore della Casa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/11/2023