Inammissibilità ricorso per cassazione: i limiti del giudizio di legittimità
L’inammissibilità ricorso per cassazione rappresenta uno dei temi più complessi e delicati del diritto penale italiano. Spesso, i ricorrenti tentano di utilizzare l’ultimo grado di giudizio per ottenere una nuova valutazione dei fatti, ignorando che la Suprema Corte ha il compito esclusivo di verificare la corretta applicazione della legge e non di riscrivere la storia del processo.
I fatti oggetto della controversia
Il caso in esame riguarda un imputato condannato per violazione della normativa sugli stupefacenti, specificamente per il reato previsto dall’art. 73 del d.P.R. 309/1990. Dopo la conferma della condanna in Corte d’Appello, la difesa ha proposto ricorso per cassazione basandosi su due motivi principali: la contestazione della ricostruzione dei fatti e l’errata applicazione di una circostanza aggravante. Tuttavia, l’analisi dei giudici ha evidenziato gravi carenze strutturali nell’impugnazione, portando alla dichiarazione di inammissibilità.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha stabilito che il ricorso non può essere accolto quando si limita a proporre una diversa lettura degli elementi probatori. In sede di legittimità, non è consentito sollecitare un nuovo esame delle prove se i giudici di merito hanno fornito una motivazione logica, analitica e coerente. Inoltre, è stato rilevato che alcune doglianze non erano state presentate durante il giudizio di appello, rendendole di fatto precluse nel grado successivo.
Inammissibilità ricorso per cassazione e motivi di fatto
Il primo motivo di ricorso è stato giudicato inammissibile poiché costituito da mere doglianze di fatto. La difesa mirava a una rilettura degli elementi probatori senza confrontarsi realmente con l’apparato argomentativo sviluppato dai giudici di merito. Questo errore è frequente: la Cassazione non è un ‘terzo grado di merito’ ma un giudice delle regole.
Il vizio di omessa deduzione in appello
Il secondo motivo riguardava l’applicazione di un’aggravante specifica. La Corte ha chiarito che tale questione non era stata dedotta come motivo di appello. Secondo l’art. 606 comma 3 del codice di procedura penale, non possono essere dedotti in cassazione motivi che non siano stati preventivamente sottoposti al vaglio del giudice di secondo grado, a meno che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza risiedono nel principio di tassatività dei motivi di ricorso. La Corte ha ribadito che le censure devono misurarsi con la motivazione della sentenza impugnata e non possono limitarsi ad affermazioni assertive o alternative. La mancanza di una specifica contestazione in appello preclude la possibilità di sollevare il tema davanti ai giudici di legittimità, garantendo così la stabilità del processo e la corretta gerarchia delle impugnazioni.
Le conclusioni
Le conclusioni tratte dalla Suprema Corte portano alla dichiarazione definitiva di inammissibilità del ricorso. Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa decisione sottolinea l’importanza di una difesa tecnica che sappia distinguere tra questioni di merito e questioni di diritto, evitando ricorsi destinati al rigetto per difetto di specificità o tardività delle contestazioni.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Il ricorso è inammissibile se richiede una nuova valutazione dei fatti o se i motivi presentati non sono stati precedentemente discussi nel grado di appello.
Cosa succede se si contesta un’aggravante solo in Cassazione?
La contestazione è inammissibile se non è stata oggetto di uno specifico motivo di appello, come previsto dal codice di procedura penale.
Quali sono le sanzioni per un ricorso inammissibile?
Il ricorrente deve pagare le spese del processo e una sanzione pecuniaria, solitamente di alcune migliaia di euro, alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51368 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 51368 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 10/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORRE ANNUNZIATA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. NUMERO_DOCUMENTO COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 1-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto
che le censure contenute nel primo motivo non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto nonché dirette ad una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione delle vicende criminose di cui all’imputazione, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova, oggetto di esame sviluppato con diffuso, analitico e logico apparato argonnentativo da parte dei giudici di merito e censurate nel ricorso con affermazioni assertive;
che la doglianza di cui al secondo motivo di ricorso, relativa alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine all’applicazione dell’aggravante ex art. 80, d.P.R. 309/1990, non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall’atto di appello, vertente genericamente sulla affermazione di responsabilità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/11/2023