Inammissibilità ricorso: i limiti del giudizio in Cassazione
L’inammissibilità ricorso rappresenta un pilastro fondamentale del sistema processuale penale, agendo come filtro per garantire che la Suprema Corte si occupi esclusivamente di questioni di diritto. Spesso, i ricorrenti tentano di utilizzare il giudizio di legittimità per ottenere una nuova valutazione dei fatti, ignorando i rigidi confini imposti dal codice di procedura.
Analisi dei fatti
Il caso trae origine dall’impugnazione di una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Milano. Il ricorrente ha presentato due motivi principali di doglianza. Il primo riguardava una presunta mancanza delle condizioni di procedibilità dell’azione penale. Il secondo motivo contestava la sussistenza dell’elemento psicologico del reato, lamentando vizi nella motivazione fornita dai giudici di secondo grado.
La decisione della Corte
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in ogni sua parte. La decisione sottolinea come l’impugnazione non rispettasse i requisiti minimi di specificità e proponibilità richiesti per l’accesso al terzo grado di giudizio. Oltre alla dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su due pilastri giuridici invalicabili. In primo luogo, la questione della procedibilità non era stata sollevata durante il giudizio di appello. Secondo l’Art. 606, comma 3, del codice di procedura penale, non è possibile dedurre in Cassazione censure che non sono state precedentemente esposte nei motivi di gravame davanti alla Corte d’Appello. Tale omissione rende il motivo automaticamente inammissibile.
In secondo luogo, per quanto riguarda l’elemento psicologico, la Corte ha rilevato che le contestazioni erano prive di specificità. Il ricorrente non ha indicato reali travisamenti delle prove, ma ha cercato di proporre una ricostruzione alternativa dei fatti. Il giudizio di legittimità non permette una rivalutazione delle fonti probatorie, poiché il controllo della Cassazione deve limitarsi alla coerenza logica della motivazione del giudice di merito, che in questo caso è stata ritenuta ampia e corretta.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che il ricorso per Cassazione non può essere considerato un terzo grado di merito. L’inammissibilità ricorso scatta inevitabilmente quando le doglianze sono generiche o tentano di forzare la Corte a riesaminare le prove anziché la legge. Questa pronuncia serve da monito sulla necessità di una redazione tecnica dei motivi di ricorso, che devono essere sempre specifici e già oggetto di discussione nei gradi precedenti. La condanna pecuniaria alla Cassa delle ammende sottolinea ulteriormente la gravità di presentare ricorsi manifestamente infondati o tecnicamente errati.
Cosa succede se un motivo di ricorso non è stato presentato in appello?
Il motivo viene dichiarato inammissibile in Cassazione poiché la legge vieta di dedurre per la prima volta in sede di legittimità censure che potevano essere sollevate nel grado precedente.
Si può chiedere alla Cassazione di rivalutare le prove?
No, il giudizio di legittimità non permette una nuova ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione delle fonti probatorie già esaminate dai giudici di merito.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e solitamente al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48375 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48375 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GIUGLIANO IN CAMPANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, inerente alla condizione di procedibilità, n consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedo come motivo di appello secondo quanto prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 6 comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato ne sentenza impugnata (si vedano pagg. 5 – 7), che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto;
ritenuto che il secondo motivo, con il quale si contestano vizi motivazionali in relazione a sussistenza dell’elemento psicologico, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante c valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del pre giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emerg processuali valorizzate dai giudicanti, i quali hanno ampiamente esplicitato le ragioni del convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 7 e 8);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 7 novembre 2023.