Inammissibilità ricorso per Cassazione: quando il merito blocca il giudizio
L’inammissibilità ricorso per Cassazione rappresenta uno dei filtri più rigorosi del nostro sistema giudiziario, volto a garantire che la Suprema Corte si occupi esclusivamente della corretta applicazione delle norme e non diventi un terzo grado di merito. Una recente ordinanza ha ribadito con fermezza che contestare nuovamente i fatti già accertati conduce inevitabilmente al rigetto del ricorso.
Il caso e la natura del ricorso
La vicenda trae origine dall’impugnazione di una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la responsabilità penale di un soggetto sulla base di un solido quadro indiziario. Il ricorrente ha basato la propria difesa su due motivi principali, lamentando la violazione di legge e il vizio di motivazione. Tuttavia, l’analisi della Suprema Corte ha evidenziato come tali doglianze fossero carenti dei requisiti minimi per l’ammissibilità.
La distinzione tra fatto e diritto
Nel giudizio di legittimità, non è possibile richiedere una nuova valutazione delle prove o degli indizi. Se la sentenza di appello ha già fornito una spiegazione logica e coerente, basata su indizi gravi, precisi e concordanti come previsto dall’Art. 192 c.p.p., la Cassazione non può intervenire per sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
Inammissibilità ricorso per Cassazione e motivi reiterativi
Un punto centrale della decisione riguarda la natura dei motivi presentati. La Corte ha osservato che le censure erano meramente reiterative. Questo significa che il difensore si è limitato a riproporre le stesse critiche già sollevate in appello, senza confrontarsi realmente con le risposte fornite dai giudici di secondo grado. Tale condotta trasforma il ricorso in un atto di appello improprio, determinando l’inammissibilità ricorso per Cassazione.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sulla constatazione che il ricorso fosse totalmente ‘fattuale’. I giudici hanno rilevato che l’imputato mirava a ottenere una terza valutazione del fatto, violando le prerogative della Corte di Cassazione che svolge una funzione di legittimità e non di controllo del merito. La sentenza impugnata era stata redatta con argomenti logici e giuridici corretti, evidenziando indizi a carico dell’imputato pienamente conformi ai dettami del codice di procedura penale. La totale assenza di critiche motivazionali specifiche, pur evocate formalmente nel ricorso, ha reso l’impugnazione un atto privo di sostanza giuridica idonea a scalfire il giudicato precedente.
Le conclusioni
In conclusione, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, sottolineando come l’abuso dello strumento dell’impugnazione comporti conseguenze dirette per il ricorrente. Oltre al rigetto, è stata disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa decisione serve da monito sulla necessità di articolare ricorsi basati su reali vizi di legge, evitando di trasformare la Cassazione in una sede per il riesame delle prove, operazione che appartiene esclusivamente ai gradi di merito.
Perché un ricorso basato sui fatti viene dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità e non di merito, quindi può solo verificare se la legge è stata applicata correttamente e non può rivalutare le prove o i fatti.
Cosa si rischia in caso di ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, al versamento di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende, che può variare tra i mille e i seimila euro.
Cosa rende un motivo di ricorso reiterativo?
Un motivo è reiterativo quando ripropone le stesse lamentele già discusse e respinte in appello, senza contestare specificamente le ragioni fornite dal giudice di secondo grado nella sua sentenza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6389 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6389 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a EBOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che ambedue ì motivi di ricorso, con i quali si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità dell’imp per i reati ascrittigli, oltre che meramente reiterativi di censure già sott all’esame della Corte territoriale e da quest’ultima disattese con corretti argom logici e giuridici (si vedano, in particolare, le pagg. 12-17 della sen impugnata, ove si evidenzia come i numerosi indizi a carico dell’imputato appaiano gravi, precisi e concordanti, nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 192 cod. pen.), sono del tutto ‘fattuali’, mirando alla rivalutazione del fatto ed alla en (la terza) valutazione del fatto, in plateale violazione delle prerogative di q Corte, che svolge una funzione di legittimità e non di controllo del fatto; n totale assenza dì una corretta deduzione dì critiche motivazionali (quelle della l e dell’art. 606 cod. proc. pen. – articolo appena evocato nella rubrica dei mo ma mai, in pratica applicato), il ricorso si presenta come un atto di appe inevitabilmente destinato all’inammissibilità;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 16/12/2025.