Inammissibilità ricorso per Cassazione: i limiti del giudizio di legittimità
L’inammissibilità ricorso per Cassazione costituisce un pilastro fondamentale del sistema processuale penale italiano, garantendo che la Suprema Corte si occupi esclusivamente della corretta applicazione della legge e non del riesame dei fatti. In una recente ordinanza, i giudici di legittimità hanno chiarito i confini invalicabili che separano la critica alla motivazione dalla pretesa di una nuova valutazione del merito.
Il caso oggetto del contendere
La vicenda trae origine dalla condanna di un cittadino per il delitto previsto dall’art. 16 della legge n. 3 del 2012, normativa che disciplina le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Dopo la conferma della responsabilità penale in grado di appello, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione lamentando una carenza motivazionale, specialmente in riferimento all’elemento soggettivo del reato.
La decisione della Suprema Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione risiede nel fatto che le doglianze presentate non integravano veri vizi di legittimità. Il ricorrente, infatti, non ha evidenziato una mancanza logica o giuridica nella sentenza impugnata, ma ha tentato di offrire una ricostruzione alternativa degli eventi, chiedendo implicitamente alla Cassazione di agire come un giudice di merito.
Le motivazioni
Le motivazioni del provvedimento si fondano sul principio di specificità del ricorso. La Corte ha rilevato che l’unico motivo addotto era generico e non si confrontava direttamente con le argomentazioni della Corte d’Appello. In particolare, è stato sottolineato come il ricorso fosse “lungi dal contenere compiute censure di legittimità”, limitandosi a una critica soggettiva della ricostruzione fattuale. Secondo la giurisprudenza consolidata, il controllo sulla motivazione non può essere utilizzato per ottenere un nuovo esame delle prove, operazione che è preclusa nel giudizio davanti alla Suprema Corte. Inoltre, la manifesta infondatezza e la genericità dei motivi hanno fatto emergere profili di colpa nella proposizione dell’impugnazione.
Le conclusioni
Le conclusioni della Corte portano a una duplice sanzione per il ricorrente. Oltre alla dichiarazione di inammissibilità, che rende definitiva la condanna penale, l’ordinanza dispone la condanna al pagamento delle spese processuali. In aggiunta, in virtù dell’art. 616 c.p.p., è stata irrogata una sanzione pecuniaria di tremila euro da versare alla Cassa delle ammende. Questa decisione funge da monito: il ricorso per Cassazione non è uno strumento per reiterare le difese di merito, ma un rimedio tecnico che richiede la puntuale individuazione di violazioni di legge o vizi logici macroscopici.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato inammissibile?
Il ricorso è inammissibile quando non propone vizi di legittimità specifici, ma si limita a contestare la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito o risulta troppo generico.
Cosa rischia chi presenta un ricorso manifestamente infondato?
Oltre al rigetto del ricorso e al pagamento delle spese processuali, il ricorrente può essere condannato a versare una somma tra mille e tremila euro alla Cassa delle ammende.
Si può discutere l’intenzione colpevole davanti alla Cassazione?
Sì, ma solo se si dimostra che il giudice di merito ha motivato in modo illogico o contraddittorio l’esistenza dell’elemento soggettivo, non semplicemente proponendo una versione diversa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6369 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6369 Anno 2026
Presidente: SCORDAMAGLIA IRENE
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FILOTTRANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancon che ne ha confermato la responsabilità penale per il delitto di cui all’art. 16 legge n. 3 de considerato che l’unico motivo di ricorso – che denuncia una carente e contraddito motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità dell’imputato – lungi dal con compiute censure di legittimità, non si confronta con la motivazione della decisione impugn (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01), segnatamente in merito all’elemento soggettivo, offrendo un’alternativa ricostruzione del fatto qui non consentita ( n. 46288 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268360 – 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegu ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazion Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 2675 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/10/2025.