Inammissibilità ricorso per Cassazione: i criteri di specificità
L’istituto dell’inammissibilità ricorso per Cassazione rappresenta uno dei filtri principali nel sistema giudiziario italiano, volto a garantire che solo le questioni di diritto fondate e specifiche giungano all’esame della Suprema Corte. Una recente ordinanza ha ribadito l’importanza della correlazione tra i motivi di ricorso e le motivazioni della sentenza impugnata.
Il caso e i motivi del ricorso
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte di Appello. Il ricorrente contestava la propria responsabilità penale, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la negazione della sospensione condizionale della pena. Tuttavia, la Suprema Corte ha evidenziato come il primo motivo fosse affetto da una grave genericità, non offrendo una critica puntuale alle ragioni espresse dai giudici di merito.
La questione delle attenuanti generiche
Un punto centrale della decisione riguarda il riconoscimento delle attenuanti ex art. 62-bis c.p. Il ricorrente invocava la propria giovane età e lo stato di incensuratezza come fattori determinanti per una riduzione della pena. La Corte ha però chiarito che tali elementi non costituiscono un diritto automatico, specialmente quando non hanno influenzato positivamente le modalità di commissione del reato.
Sospensione condizionale e reati successivi
Un altro aspetto rilevante riguarda la sospensione condizionale della pena. Il beneficio è stato negato a causa della commissione di un reato successivo (detenzione abusiva di armi o munizioni). Questo evento ha permesso al giudice di merito di formulare una prognosi negativa, ritenendo probabile che il soggetto potesse tornare a delinquere.
Le motivazioni
Le motivazioni della Cassazione si fondano sul principio di specificità dei motivi di impugnazione. Per evitare l’inammissibilità ricorso per Cassazione, il ricorrente non può limitarsi a riproporre le medesime tesi già respinte nei gradi precedenti, ma deve confutare analiticamente i passaggi logico-giuridici della sentenza censurata. Nel caso di specie, la mancanza di tale correlazione ha reso il ricorso inammissibile. Inoltre, per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio, la Corte ha ribadito che le valutazioni di fatto operate dai giudici di merito, se logicamente motivate, non sono sindacabili in sede di legittimità. Il diniego della sospensione condizionale basato su un reato successivo è stato considerato un esercizio corretto del potere discrezionale del giudice.
Le conclusioni
Le conclusioni della Suprema Corte portano alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione sottolinea che la difesa tecnica deve essere estremamente rigorosa nella redazione dell’atto di ricorso, evitando censure astratte o meramente ripetitive. L’incensuratezza e la giovane età non sono scriminanti né automatismi per la riduzione della pena se il contesto fattuale dimostra una pericolosità sociale o una gravità della condotta che il giudice di merito ha adeguatamente motivato.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per genericità?
Il ricorso è inammissibile se non indica una correlazione specifica tra le ragioni della sentenza impugnata e i motivi di censura sollevati dal ricorrente.
L’incensuratezza basta per ottenere le attenuanti generiche?
No, l’incensuratezza e la giovane età non sono di per sé sufficienti se il giudice ritiene che non abbiano influito sulla gravità della condotta criminale.
Cosa comporta la commissione di un nuovo reato per la sospensione della pena?
La commissione di un reato successivo può portare il giudice a negare la sospensione condizionale della pena, basandosi su una prognosi negativa di recidiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49174 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49174 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MUGNANO DI NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME NOME;
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo con cui si contesta la ritenuta responsabilità è generico quanto carente di effettiva critica in ordine alle ragioni espresse in sentenza; che, infatti, i è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento del ricorso, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificit (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, COGNOME, Rv. 236945);
rilevato che il secondo ed il terzo motivo sono manifestamente infondati tenuto conto che: quanto alle attenuanti generiche, prive di rilevanza risultano sia l’incensuratezza (in tal se dato normativo) che la giovane età, confutata dalla Corte di appello osservando come la stessa non avesse inciso sulla concreta commissione del reato; quanto alla mancata concessione della sospensione condizionale, è stato apprezzato il seppur successivo reato ex art. 697 cod. pen. che, sulla base di valutazione in fatto non sindacabile in sede di legittimità, ha fatto ri sussistesse una prognosi negativa di recidiva;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24/11/2023.