Inammissibilità ricorso per cassazione: quando i motivi sono generici
L’inammissibilità ricorso per cassazione rappresenta uno dei principali ostacoli tecnici nel processo penale. Non basta manifestare il proprio dissenso verso una sentenza di condanna; è necessario che l’impugnazione rispetti criteri rigorosi di specificità e pertinenza. La recente ordinanza n. 7113/2026 della Suprema Corte chiarisce i confini tra una difesa efficace e un ricorso destinato al rigetto.
I criteri per l’inammissibilità ricorso per cassazione
Il ricorso per legittimità non è un terzo grado di merito. La Corte di Cassazione non valuta nuovamente i fatti, ma verifica la corretta applicazione della legge e la tenuta logica della motivazione. Quando un ricorrente si limita a riprodurre pedissequamente le stesse lamentele già esposte in appello, senza confrontarsi con le risposte fornite dai giudici di secondo grado, scatta l’inammissibilità ricorso per cassazione. La giurisprudenza consolidata richiede che i motivi siano specifici e correlati direttamente alle motivazioni della sentenza impugnata.
Analisi del caso concreto
Nel caso in esame, un imputato condannato per il reato di truffa (Art. 640 c.p.) ha presentato ricorso basandosi su tre motivi principali. Il primo contestava la responsabilità penale citando precedenti giurisprudenziali che la Corte ha definito non pertinenti o addirittura inesistenti. Gli altri due motivi lamentavano la mancata assunzione di prove e un presunto travisamento delle stesse. Tuttavia, tali doglianze sono risultate prive dei requisiti prescritti dall’art. 581 c.p.p., poiché non indicavano con precisione gli elementi logici mancanti nella sentenza della Corte d’Appello.
Effetti dell’inammissibilità ricorso per cassazione
La dichiarazione di inammissibilità comporta conseguenze severe per il ricorrente. Oltre al passaggio in giudicato della condanna, la legge prevede il pagamento delle spese processuali e una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende. Nel provvedimento analizzato, la somma è stata fissata in tremila euro, a dimostrazione di come un ricorso manifestamente infondato o generico possa aggravare la posizione economica del condannato.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sulla natura del sindacato di legittimità. I giudici hanno rilevato che il primo motivo di ricorso era manifestamente infondato e in contrasto con l’orientamento giurisprudenziale dominante. La reiterazione degli argomenti d’appello, senza una critica argomentata, rende i motivi non specifici ma soltanto apparenti. Per quanto riguarda le prove, la Corte ha sottolineato che il ricorrente non ha indicato gli elementi necessari per consentire al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi, rendendo impossibile l’esercizio del sindacato di legittimità a causa dell’indeterminatezza delle censure.
Le conclusioni
Le conclusioni del provvedimento sanciscono la definitiva chiusura del caso con la dichiarazione di inammissibilità. La decisione ribadisce l’importanza di una redazione tecnica impeccabile dell’atto di ricorso, che deve necessariamente contenere l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni singolo motivo. L’assenza di un confronto critico con la sentenza impugnata e la mancanza di precisione nell’indicare i vizi logici portano inevitabilmente alla sanzione processuale dell’inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile se ripete i motivi d’appello?
Il ricorso è inammissibile perché deve contenere una critica specifica alla sentenza impugnata. La semplice ripetizione degli argomenti già valutati e respinti in appello non assolve alla funzione di contestazione logica richiesta in Cassazione.
Cosa succede se si citano precedenti giurisprudenziali errati nel ricorso?
L’utilizzo di precedenti non pertinenti o inesistenti rende il motivo di ricorso manifestamente infondato. Questo errore tecnico contribuisce alla dichiarazione di inammissibilità e può influenzare l’entità della sanzione pecuniaria.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma, solitamente tra i mille e i tremila euro, in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7113 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7113 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’ad 640 cod. pen., citando, peraltro, precedenti giurisprudenziali primo caso non pertinenti i nel secondo caso inesistenti, oltre ad essere manifestamente infondato perché in palese contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23781 del 17/07/2020, Rv. 279484 – 01; Sez. 2, n. 14730 del 10/01/2017, Rv. 269429 – 01), non è deducibile perché fondato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito che alle pagg. 4-8 della sentenza impugnata ha spiegato le ragioni del proprio convincimento in ordine all’affermazione di responsabilità dell’odiern ricorrente per il reato a lui ascritto, dovendosi gli stessi considerare non specifici soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critic argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
ritenuto che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, che lamentano rispettivamente la mancata assunzione di una prova decisiva e il travisamento della prova sono generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 13/01/2026