Inammissibilità ricorso per Cassazione: il rigetto dei motivi manifestamente infondati
Il tema dell’inammissibilità ricorso per Cassazione riveste un’importanza cruciale nel diritto penale, poiché definisce i confini entro i quali la Suprema Corte può intervenire per vagliare la legittimità delle decisioni di merito. Recentemente, un’ordinanza ha chiarito come la manifesta infondatezza dei motivi e la gravità della condotta possano precludere l’accesso al giudizio di legittimità.
Il contesto e i fatti di causa
Il caso riguarda due soggetti condannati in sede di appello per i reati di falso ideologico e indebita percezione di erogazioni pubbliche. I ricorrenti avevano impugnato la sentenza lamentando l’avvenuta prescrizione dei reati e la mancata applicazione dell’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. Nello specifico, le condotte riguardavano dichiarazioni mendaci rese nel 2022 e percezioni illecite di fondi protrattesi dal 2017 fino al momento dell’accertamento.
Analisi dell’inammissibilità ricorso per Cassazione
La Corte ha rilevato che l’inammissibilità ricorso per Cassazione discende dalla natura dei motivi proposti, ritenuti non consentiti o manifestamente infondati. Sul fronte della prescrizione, i giudici hanno chiarito che, ai sensi della normativa vigente, i termini non erano affatto decorsi, rendendo la doglianza priva di pregio giuridico. La continuità delle condotte illecite fino a tempi recenti ha infatti spostato in avanti il termine finale del calcolo della prescrizione.
La questione della tenuità del fatto
Un punto centrale della decisione riguarda il rigetto dell’applicazione dell’articolo 131-bis del codice penale. La Corte ha confermato la valutazione dei giudici di merito, i quali avevano evidenziato come il disvalore oggettivo dei fatti e l’intensità del dolo dimostrata dagli imputati fossero incompatibili con il concetto di “particolare tenuità”. Quando l’azione criminale manifesta una determinazione costante e un danno non trascurabile, il beneficio della non punibilità viene sistematicamente negato.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sulla corretta applicazione dell’art. 344-bis c.p.p. per quanto riguarda la procedibilità e la tempistica dei reati. Inoltre, la Corte ha sottolineato che il giudizio sulla tenuità dell’offesa è un apprezzamento di merito che, se adeguatamente motivato dalla Corte territoriale, non può essere sindacato in sede di legittimità. Nel caso di specie, la motivazione è stata ritenuta sintetica ma esaustiva nel descrivere l’incompatibilità della condotta con i requisiti di legge.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza ribadisce che l’inammissibilità ricorso per Cassazione comporta non solo il rigetto delle istanze difensive, ma anche conseguenze economiche per i ricorrenti. La condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende sottolinea la finalità deflattiva del sistema, volto a scoraggiare ricorsi pretestuosi o manifestamente infondati che appesantiscono inutilmente la macchina giudiziaria.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile dalla Cassazione?
Un ricorso è inammissibile se i motivi non sono previsti dalla legge, sono manifestamente infondati o riguardano valutazioni di merito che competono esclusivamente ai giudici dei gradi precedenti.
Quando si applica l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto?
Si applica quando l’offesa è minima e il comportamento non è abituale, ma viene negata se il giudice riscontra un alto disvalore oggettivo nella condotta o una particolare intensità del dolo.
Cosa rischia chi presenta un ricorso dichiarato inammissibile?
Oltre alla conferma della condanna precedente, il ricorrente deve pagare le spese del procedimento e una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, solitamente pari a tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8893 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8893 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 01/12/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a GELA il DATA_NASCITA
NOME NOME NOME a GELA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/01/2025 della Corte d’appello di Caltanissetta dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse comune di NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto, per un verso, quello riguardante la rilevata prescrizione è manifestamente infondato atteso che nel caso trova applicazione il regime di cui all’art 344 bis cpp ( destinata a maturare il 29/7/26) atteso che il falso ideologico ascritto alla COGNOME alla data del dichiarazione resa il 27 maggio 2022 mentre l’indebita percezione sanzionata dall’ad 316 ter cp riferita alla posizione di Corfù riguarda condotte messe in atto in permanenza dal 2017 sino alla data del relativo accertamento, per l’appunto avvenuto nel 2022 e, per altro verso, che parimenti deve intendersi quello afferente la mancata applicazione dell’alt 131 bis cp, avendo la Corte territoriale, con argomentazione sintetica ma adeguata al tenore del rilievo prospettato con l’appello, messo in luce la ritenuta incompatibilità della condotta con la tenuità dell’offesa apportata dai fatti a giudizio in ragione di un disvalore oggettivo del fatto e di una rilevata intensità del dolo riferibile ai due imputati, rendendo conseguenza il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 01/12/2025