Il rigetto della Suprema Corte sul calcolo della sanzione penale
L’inammissibilità ricorso per Cassazione rappresenta un esito frequente quando le contestazioni della difesa risultano troppo generiche o mirano esclusivamente a una rivalutazione dei fatti già cristallizzati nei precedenti gradi di giudizio. Nel caso analizzato, la Suprema Corte si è pronunciata su un ricorso relativo a una condanna per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, confermando la legittimità della sentenza di appello.
Il caso: la contestazione della pena per spaccio
Un imputato era stato condannato in secondo grado per attività di spaccio. La difesa ha proposto ricorso basandosi principalmente sulla dosimetria della pena, ovvero il calcolo del quantum della sanzione, e sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Secondo i difensori, il giudice di merito non avrebbe considerato adeguatamente alcuni elementi che avrebbero potuto portare a un trattamento sanzionatorio più mite, evocando una ricostruzione dei fatti meno grave di quella accertata.
Inammissibilità ricorso per Cassazione e motivi generici
Il nucleo della decisione della Suprema Corte risiede nel concetto di aspecificità. Quando un ricorrente si limita a riproporre le stesse tesi difensive senza confrontarsi direttamente con le motivazioni fornite dal giudice d’appello, il ricorso viene dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che, a fronte di una sentenza di merito puntuale e logicamente costruita, la difesa non ha allegato alcun travisamento della prova che potesse giustificare un vizio di omessa motivazione.
La valutazione della gravità del fatto
Un aspetto fondamentale riguarda l’insindacabilità delle valutazioni del giudice di merito se queste sono adeguatamente motivate. La Corte d’Appello aveva giustificato il rigetto delle attenuanti e il calcolo della pena facendo riferimento alla qualità dello stupefacente e alle modalità concrete con cui avveniva lo spaccio. Questi elementi, essendo legati al fatto storico, non possono essere messi in discussione in sede di legittimità se la motivazione fornita è logica e coerente.
Le motivazioni
Le motivazioni della decisione si fondano sul principio secondo cui il controllo della Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di merito. La Corte ha ritenuto che i giudici di Bari avessero fornito una giustificazione sufficiente riguardo al diniego delle attenuanti generiche, basandosi su una ricostruzione dei fatti radicalmente diversa da quella suggerita dalla difesa. L’assenza di un confronto effettivo con tali valutazioni rende i motivi di ricorso inidonei a scalfire la sentenza impugnata. Inoltre, la determinazione della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, i quali, se esercitati con logica, restano fuori dal perimetro del sindacato di legittimità.
Le conclusioni
Le conclusioni tratte dalla Suprema Corte portano alla declaratoria di inammissibilità dell’intero ricorso. Oltre al rigetto delle istanze difensive, la legge prevede conseguenze pecuniarie per chi propone un ricorso manifestamente infondato o generico. Ai sensi dell’articolo 616 del Codice di Procedura Penale, l’imputato è stato condannato non solo al pagamento delle spese del procedimento, ma anche al versamento di una somma equitativamente determinata in euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Questo provvedimento sottolinea l’importanza di presentare ricorsi mirati a vizi di legge reali e non a una semplice richiesta di benevolenza sulla pena.
Cosa succede se i motivi di ricorso in Cassazione sono aspecifici?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile perché non contesta puntualmente le ragioni della sentenza impugnata, limitandosi a critiche generiche o a una rilettura dei fatti già decisi.
Il giudice di legittimità può ricalcolare la pena stabilita in appello?
No, la Cassazione non può ricalcolare la pena ma può solo verificare se il giudice di merito ha motivato in modo logico e coerente i criteri utilizzati per la sua determinazione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata a 3000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7884 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7884 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/09/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rg. 27172/25
ritenuto che la Corte di appello di Bari ha adeguatamente motivato in merito alla determinazione della pena, fornendo giustificazione in punto di dosimetria della pena, di diniego delle circostanze attenuanti generiche, facendo riferimento ad una ricostruzione del fatto radicalmente diversa da quella evocata dalla difesa per sollecitare un trattament sanzioNOMErio più mite;
ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso sono aspecifiche perché a front di una motivazione puntuale, ricostruiscono il fatto in termini di minore gravità sen allegazione di travisamenti della prova che possano giustificare il dedotto vizio di omess motivazione, oltre che per l’assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice merito, considerata l’insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate sulla ritenuta gravità del fatto per qualità dello stupefacente e modalità dello spaccio;
ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 6 febbraio 2026 Il Cons liere estensore GLYPH
Il Predente