Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7766 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7766 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CORIGLIANO CALABRO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro, che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Castrovillari, con cui è stato ritenuto responsabile per il delitto di cui all’art. cod. pen. e condannato alla pena ritenuta di giustizia;
letta la memoria del difensore del ricorrente con cui si chiede che non venga dichiarato inammissibile il ricorso e venga inviato a sezione ordinaria.
Ritenuto che il primo, il secondo e il quinto motivo di ricorso – che contestano violazione di legge ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., travisamento e vizio di motivazione in relazione agli artt. 624, 56 e 131-bis cod. pen. – non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto reiterativi e in fatto oltre manifestamente infondati, perché incoerenti con la giurisprudenza di legittimità in rema di tentativo del reato (cfr. Sez. 5, n. 33605 del 17/06/2022, Rv. 283544 e Sez. 5, n. 17715 del 16/04/2025, Ibo, Rv. 288010 – 01) e della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.
Gli argomenti difensivi sono anche aspecifici perché ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici. Invero, la mancanza di specificità dei motivi, dalla quale, a mente dell’art 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione.
Ritenuto che il terzo motivo di ricorso sulla configurabilità della circostanza attenuante ex art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen. è inammissibile perchè formulato in fatto e manifestamente infondato: il recupero della merce è irrilevante dovendo tenere in conto il momento di consumazione del reato.
Considerato che il quarto motivo di ricorso che contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato: la motivazione della Corte di appello è coerente con la giurisprudenza di legittimità in tema e incentrata sulla gravità della condotta e l’intensità del dolo.
Rilevato che il sesto e il nono motivo di ricorso non sono deducibili in sede di legittimità, avendo ad oggetto questioni inedite, non proposte con i motivi di appello e comunque adeguatamente trattate (in particolare, il tema del dolo del reato).
Altrettanto fuori fuoco e inammissibile è il settimo motivo di ricorso, con cui si contesta il bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche, affatto riconosciute dalla sentenza impugnata.
Anche l’ottavo motivo di ricorso, che contesta l’eccessività della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.
Nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda in particolare pag. 4 della sentenza impugnata);
Ritenuto che il decimo motivo di ricorso è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentite dagli atti processuali, così come risulta dalla sentenza emessa dal giudice d’Appello. In particolare, la motivazione impugnata fa espressa menzione di ogni censura mossa dalla difesa e risponde adeguatamente.
Considerato infine inammissibile anche l’undicesimo motivo di censura, perché generico e manifestamente infondato sull’adeguatezza della contestazione rispetto ai fatti accertati e alla base della condanna
In ogni caso, riferendosi testualmente ai motivi d’appello nel corso della stesura (“Il primo motivo di gravame, con cui la difesa lamenta l’erronea qualificazione giuridica del fatto [..r; “Relativamente al secondo motivo di gravame, con cui la difesa invoca il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62, comma 1, n. 4 c.p. [..r; “La difesa ha, altresì, richiest concessione delle circostanze attenuanti generiche senza, tuttavia, allegare specifici elementi a sostegno di tale richiesta. [..r; “Anche il motivo di gravame, con il quale si contesta il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis c.p. [..r;
Ai fini dell’individuazione dell’ambito di cognizione attribuito al giudice d secondo grado dall’art. 597, comma 1, cod. proc. pen., per punto della decisione deve ritenersi quella statuizione della sentenza che può essere considerata in modo autonomo, non anche le argomentazioni esposte in motivazione, che riguardano il momento logico e non già quello decisionale del procedimento, con la conseguenza che, per la parte di sentenza suscettibile di autonoma valutazione relativa ad una specifica questione decisa in primo grado, il giudice dell’impugnazione può pervenire allo stesso risultato sulla base di considerazioni e argomenti diversi o alla luce di dati di fatto non valutati in primo grado, senza con ciò violare il principio dell’effetto parzialmente devolutivo dell’impugnazione (Sez. 5, n. 29175 del 2021).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14/01/2026.