Inammissibilità ricorso per cassazione: il caso del tentato furto
Nel panorama del diritto penale italiano, comprendere i limiti del giudizio di legittimità è fondamentale per evitare l’inammissibilità ricorso per cassazione. Un recente provvedimento ha messo in luce come l’impugnazione non possa risolversi in una mera richiesta di riesame dei fatti o in contestazioni prive di fondamento giuridico solido.
I fatti e il reato contestato
Il caso trae origine da una condanna per il delitto di furto aggravato nella sua forma tentata. Il tribunale di primo grado aveva ritenuto il ricorrente responsabile del reato, applicando una pena che includeva l’aggravante della recidiva.
In sede di appello, i giudici avevano parzialmente riformato la decisione, eliminando proprio la recidiva e riducendo di conseguenza il trattamento sanzionatorio complessivo. Nonostante questo esito parzialmente favorevole, la difesa ha deciso di adire la Suprema Corte, sollevando motivi relativi all’interpretazione della legge penale e alla mancata concessione di ulteriori benefici di legge.
Le ragioni dell’inammissibilità ricorso per cassazione
Il ricorso è stato articolato su due motivi principali. Il primo riguardava una presunta erronea interpretazione della legge penale circa la diminuzione della pena. Tuttavia, i giudici di legittimità hanno rilevato come tale doglianza fosse manifestamente infondata, poiché la Corte d’Appello aveva già agito correttamente riducendo la sanzione attraverso l’eliminazione della recidiva.
Il secondo motivo puntava sulla mancata applicazione delle attenuanti generiche e su critiche relative al concorso di persone nel reato. Anche in questo caso, la Corte ha ribadito un principio cardine: le scelte sul trattamento punitivo, se adeguatamente motivate, non sono sindacabili in Cassazione. La natura stessa del giudizio di legittimità impedisce di sostituire la valutazione di merito del giudice territoriale con una nuova analisi dei fatti.
Le motivazioni
Le motivazioni che hanno portato alla dichiarazione di inammissibilità risiedono nella natura generica e non consentita delle censure proposte. La difesa non ha indicato specifici errori di diritto, ma ha tentato di riproporre questioni di merito inerenti alla quantificazione della pena e alla valutazione delle prove sul concorso di persone.
Inoltre, la memoria difensiva depositata è stata giudicata tardiva e meramente ripetitiva dei motivi principali, non apportando alcun elemento di novità giuridica atto a superare i rilievi di inammissibilità già evidenti.
Le conclusioni
Le conclusioni della Suprema Corte sono state nette: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Tale esito comporta non solo la conferma della sentenza di appello, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. In aggiunta, è stata irrogata una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, una misura prevista per scoraggiare l’abuso dello strumento giudiziario quando l’impugnazione risulta palesemente priva di presupposti legali.
Quando un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile?
Il ricorso è inammissibile se i motivi sono manifestamente infondati, generici o se richiedono una nuova valutazione dei fatti già decisi nei gradi precedenti.
Cosa comporta la condanna alla Cassa delle Ammende?
Chi presenta un ricorso inammissibile deve pagare una somma di denaro a questo ente, oltre alle spese processuali, come sanzione per aver adito la Corte senza fondamento.
È possibile contestare la mancata concessione delle attenuanti in Cassazione?
In genere no, poiché la decisione sulle attenuanti è una valutazione di merito riservata ai giudici di primo e secondo grado, non sindacabile se ben motivata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7779 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7779 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME ( CODICE_FISCALE ) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 624, 625 n. 5 e 7 bis riqualificato nella sua forma tentata, riducendo solo la pena inflitta;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l’erronea interpretazione della legge penale e processuale penale in riferimento alla operazione ermeneutica di diminuzione della pena è manifestamente infondato perché la Corte di appello ha eliminato la recidiva e il relativo aumento di pena, riducendo anche la misura della sanzione inflitta.
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce l’illogicità della motivazione circa la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e della norma sul concorso di persone non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché inerenti al trattamento punitivo sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive.
Del tutto generica, invece, la censura relativa all’insussistenza degli elementi del concorso di persone nel reato.
Letta la memoria, comunque tardiva, della difesa del ricorrente che si risolve nel ripetere e ribadire i motivi di ricorso.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14/1/2026.