Inammissibilità ricorso per cassazione e reati di droga
Nel panorama giuridico italiano, il tema dell’inammissibilità ricorso per cassazione rappresenta un pilastro fondamentale per comprendere i limiti della giurisdizione di legittimità. Spesso, gli imputati tentano di impugnare sentenze di condanna sperando in una rivalutazione dei fatti, ma la Suprema Corte ha il compito di vigilare affinché il ricorso non diventi un semplice terzo grado di merito.
I fatti alla base dell’inammissibilità ricorso per cassazione
Il caso in esame riguarda quattro imputati che avevano proposto ricorso contro una sentenza della Corte d’Appello di Roma. Le accuse principali vertevano sulla violazione della normativa sugli stupefacenti. La difesa dei ricorrenti aveva articolato due motivi principali: in primo luogo, la richiesta di riqualificare il reato come fatto di lieve entità ai sensi dell’art. 73, comma 5 del TUS; in secondo luogo, il diniego delle circostanze attenuanti generiche per due delle posizioni coinvolte.
I difensori sostenevano che la condotta dovesse essere inquadrata in una cornice meno grave e che elementi come la giovane età, l’incensuratezza e il comportamento post-delittuoso positivo avrebbero dovuto indurre i giudici a concedere uno sconto di pena. Tuttavia, tali argomentazioni erano già state presentate e discusse durante il processo d’appello.
La decisione sull’inammissibilità ricorso per cassazione
La Settima Sezione Penale ha dichiarato i ricorsi inammissibili. La Corte ha sottolineato come i motivi prospettati dalla difesa non fossero consentiti in sede di legittimità. Quando i motivi di ricorso sono una mera replica di censure già esaminate e rigettate dai giudici di merito con motivazioni coerenti e prive di vizi logici, il ricorso non può trovare accoglimento.
Oltre alla dichiarazione di inammissibilità, la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro ciascuno in favore della cassa delle ammende, come previsto dalla normativa vigente per i ricorsi manifestamente infondati.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su due pilastri tecnici. Per quanto riguarda la qualificazione del fatto come lieve entità, i giudici hanno rilevato che la Corte d’Appello aveva già fornito argomenti giuridicamente corretti e puntuali. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito se quest’ultima è immune da incongruenze logiche. Tentare di riaprire il dibattito sulla gravità del fatto senza evidenziare un errore di diritto rende il ricorso inammissibile.
In merito al diniego delle attenuanti generiche, la Suprema Corte ha chiarito che la giovane età e l’assenza di precedenti penali non costituiscono un diritto automatico allo sconto di pena. Tali elementi sono stati ritenuti irrilevanti a fronte della gravità complessiva del ruolo ricoperto dagli imputati. Inoltre, la valutazione della marginalità del ruolo o della positività della condotta successiva al fatto richiede un accertamento di fatto che esula dai poteri di controllo della Corte di Cassazione.
Le conclusioni
Le conclusioni di questo provvedimento riaffermano la natura della Cassazione come giudice delle leggi e non dei fatti. Il ricorso è stato considerato inammissibile poiché non ha introdotto nuove questioni di diritto, ma ha cercato una surrettizia rivalutazione delle prove. Questa pronuncia serve da monito sulla necessità di articolare i ricorsi per cassazione su vizi di legittimità specifici, evitando di riproporre doglianze già ampiamente vagliate nelle fasi precedenti del giudizio penale.
Perché un ricorso basato sulla lieve entità del reato può essere dichiarato inammissibile?
Il ricorso è inammissibile se si limita a riproporre le stesse tesi già respinte dal giudice di merito senza evidenziare errori logici o violazioni di legge nella sentenza impugnata.
La giovane età dell’imputato garantisce sempre la concessione delle attenuanti generiche?
No, l’incensuratezza e la giovane età non sono di per sé sufficienti per ottenere le attenuanti generiche se il giudice di merito ritiene la condotta comunque grave.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in Cassazione?
Oltre al pagamento delle spese processuali, la legge prevede solitamente una sanzione pecuniaria da versare alla cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8899 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8899 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 01/12/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME (cui 0511gef) nato t& fALBANIA il DATA_NASCITA NOME (cui 03c5q12) nato g-4-<, (ROMANIA) il DATA_NASCITA NOME (cui 05q20jI) nato.AV-t. WOMANIAril DATA_NASCITA COGNOME NOME (cui 02habh) nat a , 'YI (ROMANIA, il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/02/2025 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell'interesse comune di COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME avverso la sentenza in
epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto il primo motivo, coinvolgente tutti i ricorrenti e riguardante la qualificazione dei fatti, ad avviso della difesa da ricondurre al comma 5 dell'ad 73 TUS, replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche
il secondo motivo, riguardante il diniego delle generiche, ora riferito alle posizioni di NOME e NOME, mira tardivamente a dare contenuti concreti ad una censura, quella prospettata in appello, che andava ( già in quel contesto) considerata inammissibile con valutazione che la Corte può rendere ora per allora, anche in ragione della ribadita apoditticità degli argomenti che attualmente la sostengono ( in disparte l'incensuratezza e la giovane età, di per se stessi irrilevanti, la marginalità del ruolo dei due ricorrenti e la positiv delle condotte successive al fatto, comunque legati a verifiche estranee ai poteri di scrutinio della Corte)
rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 01/12/2025